Sulla scorta dell’ormai noto principio giurisprudenziale, tradotto in norma di legge con la modifica dell’art. 283, comma 2, Dpr. n. 207/10, che impone l’apertura in seduta pubblica (oltre che della busta amministrativa e dell’offerta economica) anche delle offerte tecniche, il Tar Lombardia Milano, Sezione IV, 6 febbraio 2015, n. 406, ha ribadito che tale obbligo vige anche per la campionatura richiesta in gara, allorquando essa sia considerata, per espressa disposizione della lex specialis, una componente essenziale dell’offerta.
Se la campionatura sia o meno essenziale è questione che, ad avviso del Tar, è rimessa alla volontà da dell’Ente appaltante da rilevarsi di volta in volta: “l’inerenza o meno della campionatura al contenuto dell’offerta, con le conseguenze che ne derivano in ordine al dovere di acquisirla in seduta pubblica o meno, deve essere esaminata in relazione alle caratteristiche e alla disciplina di ciascuna gara e non in via generale ed astratta”.
Ove tuttavia la sua produzione sia essenziale (e ciò si deduce, ad esempio, dalla circostanza che la campionatura costituisca “un parametro materiale in base al quale la Commissione valuta i contenuti tecnici dell’offerta, attribuendo i relativi punteggi”), l’acquisizione in gara della stessa deve soggiacere alle medesime regole valide per l’apertura delle buste e la constatazione del loro contenuto.




