Appalti: una prima applicazione delle recenti novità dell’art. 38 del Dlgs. n. 163/06

Non costituisce una irregolarità essenziale, in quanto tale meritevole di sanzione ai sensi del “nuovo” art. 38, comma 2-bis, Dlgs. n. 163/06, la produzione di un contratto di avvalimento carente dell’espressa dichiarazione di cui all’art. 49, comma 2, lett. d) con cui l’impresa ausiliaria “si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”, se essa è desumibile dall’interpretazione generale del contratto di avvalimento.

È quanto affermato dal Tar Veneto, Sezione I, 6 febbraio 2015, n. 140, che segue, evidentemente, la nuova linea “sostanzialistica” del Legislatore invitando le stazioni appaltanti a desumere le dichiarazioni obbligatorie per legge anche dall’intero contesto dell’offerta (come nel caso, dal contenuto del contratto di avvalimento), evitando, così, la qualificazione come “essenziale” della carenza.

Ove, infatti, si ricadesse nel perimetro dell’essenzialità, l’Ente appaltante sarebbe tenuto ad applicare all’impresa inadempiente la sanzione pecuniaria specificata nel bando (compresa fra l’1 per mille e l’1 per cento dell’importo di gara), e ad invitare l’impresa stessa all’integrazione di quanto ritenuto carente; la declaratoria di completezza documentale contenuta nella Pronuncia in esame non consente la legittima applicazione di tale meccanismo normativo di recente introduzione.