Nella Sentenza n. 195 dell’11 giugno 2021 della Corte dei conti Calabria, la questione controversa riguarda un giudizio sul conto giudiziale reso da un Agente contabile, legale rappresentante di una Società proprietaria di una struttura ricettiva, avente per oggetto la riscossione dell’Imposta di soggiorno per il Comune in questione per l’esercizio finanziario 2016.
La Sezione rileva che soltanto successivamente all’entrata in vigore del Dl. n. 34/2020 il gestore di una Struttura ricettiva non riveste più la qualifica di Agente contabile bensì di Responsabile di imposta, con la conseguenza che permane la qualifica di Agente contabile per gli esercizi finanziari e per le somme riscosse anteriormente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Dl. n. 34/2020. Dunque, deve essere dichiarato regolare, con discarico dell’Agente contabile, il conto avente per oggetto la riscossione dell’Imposta di soggiorno, quando gli importi riscossi sono stati puntualmente riversati al Comune il mese successivo, la gestione è stata parificata e non v’è alcuna irregolarità nella gestione.




