Tarsu: illegittimo il provvedimento che stabilisce le tariffe in misura superiore al costo complessivo di gestione del Servizio

Nella Sentenza n. 4657 del 16 giugno 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che il provvedimento dell’Amministrazione comunale che stabilisce le tariffe della Tarsu in misura superiore al costo complessivo di gestione del Servizio è illegittimo. I Giudici rilevano che la natura della Tarsu, quale tassa finalizzata, in ragione di una stima tipologica media, a consentire la copertura dei costi dei servizi, non ne consente la gestione come atipica forma di prelievo (come è per un’imposta) sul reddito o sul patrimonio. La necessità di tale parametrazione e il rigoroso vincolo funzionale, così previsti, escludono che un Comune possa determinare le aliquote in libertà, in ipotesi generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto.

La discrezionalità dell’Ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo ha natura eminentemente tecnica, non “politica”. La ragione risiede nella rilevanza costituzionale degli interessi alla cui tutela è alla fine strumentale il servizio pubblico che la Tassa è chiamata a finanziare. In primis, la tutela della Salute collettiva e dell’Ambiente. E un Principio fondamentale ha l’essenziale funzione di sottrarre il suo oggetto, per l’importanza che riveste per l’interesse generale, alla libera scelta tra interessi ovvero alle concrete valutazioni di opportunità e convenienza, proprie delle contingenti decisioni di opportunità politica o delle scelte amministrative. A livello amministrativo, ciò si declina nell’attribuire, all’Ente incaricato della tutela, la possibilità di operare al più una valutazione di ordine tecnico, che sola consente un giudizio avulso da considerazioni di opportunità rispetto ad altri interessi.