Nell’Ordinanza n. 11144 del 28 aprile 2021 della Corte di Cassazione, in tema di agevolazione ai fini Ici/Imu, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di imprenditore agricolo, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l’attività, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali.
Il caso
Nel caso di specie, la Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi proposti dal contribuente avverso cinque distinti avvisi di accertamento Ici relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Avverso tali decisioni la contribuente proponeva appelli innanzi alla Commissione tributaria regionale, che accoglieva le impugnazioni.
Il Comune proponeva infine ricorso per Cassazione, censurando, per quanto di interesse, la decisione laddove aveva ritenuto che la qualifica di coltivatrice diretta potesse estendersi all’intera area fabbricabile, seppur non tutti i proprietari rivestissero la qualifica di imprenditore agricolo.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era infondata.
Evidenziano i Giudici di legittimità che la giurisprudenza della Cassazione ha già affermato “il Principio di diritto secondo cui: in tema di agevolazione ai fini Ici, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, del Dlgs. n. 504/1992, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa (Cass. 25/05/2017, n. 13261 e 30/06/2010, n. 15566; conf Cass. 27/10/2017, n. 25596; 27/09/2017, n. 22486; 5/07/2011, n. 14824; 29/07/2011, n. 16636)”[1].
Tale conclusione, rileva la Cassazione, si impone in forza dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992, in base al quale infatti un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’Imposta, laddove ricorrano 3 condizioni:
a) possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale
b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti
c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione[2].
Ne deriva quindi che, ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’Imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia.
La considerazione in questi casi dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto, come detto, la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per altri.
Né, affermano i Giudici nella Sentenza in commento, tale orientamento è suscettibile di rivisitazione alla luce del disposto di cui all’art. 1, commi 741-743, della Legge n. 160/2019, posto che l’avviso di accertamento in contestazione nel caso in giudizio riguardava l’anno 2011 e ad esso andava pertanto applicata la legislazione all’epoca vigente, non essendo (nel caso in cui lo si volesse ritenere astrattamente applicabile) il citato art. 1, commi 741-743, suscettibile di applicazione retroattiva.
Osservazioni
La questione controversa era in sostanza se l’agevolazione fiscale per il pagamento dell’Ici (estesa all’Imu dall’art. 13 comma 2, del Dl. n. 201/2011) dovesse essere limitata soggettivamente a chi abbia i requisiti per fruirne, ovvero possa essere estesa anche agli altri comproprietari del terreno, laddove il Comune resistente eccepiva che l’agevolazione fiscale non potesse estendersi a tutti i comproprietari “non qualificati” del terreno, avendo la predetta agevolazione natura soggettiva, ed essendo quindi applicabile solo a coloro che hanno i requisiti per beneficiarne.
Secondo la Suprema Corte, come visto, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, del Dlgs. n. 504/1992, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola.
Tale conclusione si impone del resto in forza di una interpretazione letterale e sistematica della norma.
A prescindere dallo specifico caso processuale, in termini più generali, giova peraltro evidenziare quanto segue.
L’esenzione in esame è stabilita dalla fictio legis, di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, secondo cui i terreni fabbricabili non si considerano tali “se posseduti o condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9”del medesimo Dlgs. n. 504/1992, laddove tali soggetti sono i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli principali, che conducano direttamente il fondo, e laddove il comma 2 dell’art. 58, del Dlgs. n. 446/1997, ha poi stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 1, in esame, “si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette alle forme obbligatorie di assicurazione in agricoltura”.
Le agevolazioni in esame sono peraltro applicabili unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società che svolgano attività agricola; anche considerato che “la limitazione agli imprenditori agricoli individuali è stata successivamente ribadita e, anzi, ulteriormente ristretta dall’art. 58, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, mediante la previsione della necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali”[3].
di Giovambattista Palumbo
[1] Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19322/2018.
[2] Cfr., Corte di Cassazione, Sentenza n. 15566/2010; Cassazione, Sentenza n. 15566/2010.
[3] Cfr. Corte di Cassazione, Sentenze nn. 14734/2014, 14145/2009 e 9770/2010.




