Nell’Ordinanza n. 17300 del 17 giugno 2021 della Corte di Cassazione, in riferimento agli Iacp e alle Agenzie territoriali per la casa, subentrate nell’esercizio di medesime finalità, il riconoscimento dell’esenzione Imu esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’Ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. E per entrambi le tipologie di Enti tali condizioni difettano, rilevando, da un lato, che nell’attuazione della destinazione istituzionale alla locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata non è ravvisabile un utilizzo diretto degli immobili stessi da parte di tali Enti e, dall’altro, che il
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