P&I n. 9/2024
Corte di Cassazione, Sentenza n. 16994 del 20 giugno 2024
Nel caso in esame, la questione controversa verteva sul licenziamento di un operaio forestale che, al momento dell’assunzione, aveva falsamente dichiarato di non avere condanne penali. La Corte d’Appello ha qualificato il licenziamento come disciplinare, invece di considerarlo una decadenza dal servizio, come invece aveva stabilito la datrice di lavoro e confermato il Tribunale di primo grado. Di conseguenza, la Corte ha riscontrato una violazione formale nella sanzione poiché non è stato rispettato il termine perentorio di 120 giorni previsto dalla legge per completare il procedimento disciplinare. La Suprema Corte rileva che, in base all’art. 127, lett. d), del Dpr. n. 3/1957, e all’art. 75 del Dpr. n. 445/2000, falsi documentali o dichiarazioni non veritiere al momento dell’accesso al “Pubblico Impiego” comportano la decadenza per nullità del contratto se tali infedeltà determinano la mancanza di un requisito che avrebbe impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. In altri casi, le dichiarazioni false possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), previa procedura disciplinare e a condizione che la misura sia proporzionata alla gravità dei comportamenti.


