È stata pubblicata sulla G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 (Supplemento Ordinario n. 26) la Legge n. 181 del 29 luglio 2021, di conversione del Dl. n. 77/2021, recante “Governance del ‘Piano nazionale di rilancio e resilienza’ e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2021).
La Legge si concentra sulla semplificazione dei procedimenti relativi specialmente a Investimenti in determinati ambiti di intervento come, ad esempio le Fonti rinnovabili, l’Efficientamento energetico, l’Edilizia scolastica, la Transizione digitale e gli Acquisti informatici.
In numero inferiore si trovano Interventi di semplificazione sulla disciplina del procedimento amministrativo, della Conferenza dei servizi o dell’attuale disciplina delle procedure in materia di Autorizzazioni paesaggistiche, Edilizia e Rigenerazione urbana.
Tra le numerose novità introdotte in sede di conversione, si segnala:
- l’inclusione dell’Anci e dell’Upi tra i soggetti che saranno invitati a far parte della Cabina di regia ove siano esaminate questioni di interesse locale;
- la proroga al 31 dicembre 2022 dell’obbligo di affidamento con gara della quota di lavori, servizi e forniture da parte di Concessionari affidatari senza gara degli stessi, ai sensi dell’art. 177 del “Codice dei Contratti”;
- con riferimento alle Società partecipate, l’esclusione del risultato economico del 2020 dal calcolo dell’ultimo triennio ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 5, e dell’art. 21 del Tusp.
Di seguito si descrivono i principali interventi di interesse per gli Enti Locali e le Società pubbliche.
Art. 2 – Cabina di regia
L’art. 2 istituisce, presso Palazzo Chigi, l’Organismo che si pone al vertice della gestione del “Piano”: laCabina di regia per il “Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Questa è presieduta dal Premier ed è caratterizzata dal fatto che prevede “geometrie variabili”: vale a dire che volta in volta, le sedute vedranno la partecipazione dei Ministri e dei Sottosegretari competenti per le materie che saranno affrontate.
Una modifica del comma 1, approvata in sede di conversione, ha stabilito che, in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, garantendo l’apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al “Pnrr”, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l’applicazione di disposizioni che determinano il rientro del personale presso l’Amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell’incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.
Queste le funzioni attribuite alla Cabina di regia:
a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi del “Pnrr”, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi;
c) esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri (con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, le segnalazioni passano per il tramite del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
d) effettua il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unità di cui all’art. 5, l’eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere ogni 6 mesi una relazione sullo stato di attuazione del “Piano”;
f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del “Pnrr”;
g) trasmette, per il tramite del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e della Segreteria tecnica ex art. 4, la relazione periodica di cui sopra alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente ex art. 3;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l’attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 12;
i) assicura la cooperazione con il Partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all’art. 3;
l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
Le Istanze dei territori saranno veicolate, in questo contesto, dai Presidenti di Regioni e Province autonome, che prenderanno parte alle sedute della Cabina di regina quando saranno esaminate questioni di competenza di una singola Regione o Provincia autonoma, oppure dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ove si tratti di questioni che riguardino più gli Enti da questi rappresentati, o dal Presidente dell’Anci e dell’Upi, quanto all’ordine del giorno ci siano questioni di interesse locale.
Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, all’occorrenza, rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del Partenariato economico, sociale e territoriale.
Per quanto riguarda l’attuazione delle misure del “Pnrr” relative a Transizione digitale ed ecologica, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico per sono affidate ai 2 specifici Comitati interministeriali ad esse dedicate.
Il comma 6-bis, introdotto in sede di conversione, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa deferire singole questioni al Consiglio dei Ministri perché stabilisca le Direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell’ambito delle norme vigenti.
Art. 3 – Tavolo permanente per il Partenariato economico, sociale e territoriale
L’art. 3 affida a un Dpcm. il compito di istituire il Tavolo permanente per il Partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti Locali e dei rispettivi Organismi associativi, nonché di Roma Capitale, delle Categorie produttive e sociali, del Sistema dell’Università e della Ricerca e della Società civile.
A farne parte saranno dei componenti reputati come maggiormente rappresentativi. Per loro non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.
Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del “Piano” e può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia e al Servizio centrale per il “Pnrr” ogni profilo ritenuto rilevante per la sua realizzazione, anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.
Art. 4 – Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sempre con Dpcm. sarà istituita una Struttura con funzioni di Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del “Pnrr” e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell’esercizio delle rispettive funzioni;
b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri;
d) acquisisce dal Servizio centrale per il “Pnrr” le informazioni e i dati di attuazione del “Piano” a livello di ciascun Progetto;
e) ove ne ricorrano le condizioni, all’esito dell’istruttoria svolta, segnala al Premier i casi da valutare ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi;
f) istruisce i procedimenti relativi all’adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso.
Art. 5 – Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la Semplificazione
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si conferma quindi il perno attorno al quale ruoteranno tutti gli Organismi centrali per la Governance del “Piano”, è inoltre istituita una Struttura di missione denominata “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”. La durata dell’Unità trascenderà quella del Governo che la istituisce, posto che si protrarrà fino al completamento del “Piano” (entro 31 dicembre 2026).
L’Unità ha tra i propri compiti:
a) l’individuazione, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, degli ostacoli all’attuazione corretta e tempestiva delle Riforme e degli Investimenti previsti nel “Pnrr” derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
b) il coordinamento dell’elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed efficacia possibile;
c) la cura dell’elaborazione di un Programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
d) la promozione e potenziamento di iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) la ricezione e la considerazione di ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
Art. 6 – Monitoraggio e rendicontazione del “Pnrr”
Le redini del monitoraggio e della rendicontazione e controllo del “Piano” sono affidate nelle mani del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il quale è stato istituito un Ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato “Servizio centrale per il Pnrr”, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l’attuazione del “Piano” di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità.
Il “Servizio centrale per il Pnrr” è anche responsabile della gestione del “Fondo di rotazione del ‘Next Generation EU-Italia’” e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del Sistema di monitoraggio sull’attuazione delle Riforme e degli Investimenti del “Pnrr”, assicurando il necessario supporto tecnico alle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel “Piano” di cui all’art. 8. Il Servizio centrale si articola in 6 Uffici e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di Società partecipate dallo Stato.
Art. 6-bis – “Piano nazionale dei dragaggi sostenibili”
È approvato il “Piano nazionale dei dragaggi sostenibili”, al fine di consentire lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle Infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli Invasi e dei Bacini idrici anche. Il “Piano” sarà attivo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 181/2021 di conversione del presente Decreto n. 77/2021.
L’autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il rilascio dell’autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi di cui all’art. 14-ter della Legge n. 241/1990.
Art. 7 – Controllo, Audit, Anticorruzione e Trasparenza
Presso ilDipartimento della Ragioneria generale dello Stato e nello specifico nell’ambito dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (Igrue), sarà incardinato un Ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del “Pnrr” ai sensi dell’art. 22, Par. 2, lett. c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241.
L’Unità di missione ex art. 1, comma 1050, della Legge n. 178/2020 provvede, anche in collaborazione con le Amministrazioni di cui all’art. 8, alla predisposizione e attuazione del Programma di valutazione in itinere ed ex post del “Pnrr”, assicurando il rispetto degli art. 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi Target e Milestone.
Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio e svolge attività di supporto per la predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del “Piano”.
L’Unità di missione si articola in 2 Uffici dirigenziali di livello non generale.
Art. 8 – Coordinamento della fase attuativa
La norma dell’art. 8 dispone che ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel “Piano” provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, individuando una Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento o istituendone una nuova ad hoc.
Ogni Amministrazione titolare di interventi è responsabile della regolarità delle procedure e delle spese relative ai Progetti ed è pertanto tenuta ad adottare tutte le iniziative necessarie per prevenire e sanzionare eventuali irregolarità e utilizzi indebiti dei fondi.
Alle stesse Amministrazioni spetta anche il compito di recuperare eventuali risorse utilizzate illegittimamente e quello di assicurare la tracciabilità delle operazioni.
Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli Obiettivi e dei Traguardi, intermedi e finali del “Pnrr”, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli Progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli Obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione Europea.
Art. 8-bis – Disposizioni per l’attuazione del Programma di Governo
Con l’art. 8-bis viene disposto il rafforzamento della Rete governativa permanente dell’attuazione del Programma di Governo, che è stata già istituita con il compito di provvedere alla costante attuazione dei provvedimenti attuativi e al recupero dell’arretrato di quelli non adottati. E’ inoltre espressamente previsto che dall’attuazione del presente comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le P.A. competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9 – Attuazione degli Interventi del “Pnrr”
Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed Enti Locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, provvedono alla realizzazione operativa degli Interventi previsti dal “Pnrr”, sia per il tramite delle proprie strutture che mediante soggetti attuatori esterni individuati nel “Piano”.
Per garantire una tempestiva attuazione degli Interventi, ai sensi del comma 2, le P.A. possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il “Piano” da Società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, e da Enti vigilati.
Gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni per l’attuazione degli interventi contemplati nel “Piano” sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
Le Amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del “Pnrr” secondo le indicazioni fornite dal Mef.
Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.
Art. 10 – Misure per accelerare la realizzazione degli Investimenti pubblici
Sempre al fine di accorciare i tempi delle procedure per sbloccare gli Investimenti pubblici previsti dal “Piano” e della Programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le Amministrazioni interessate sono autorizzate a ricorrere (mediante apposite Convenzioni) al supporto tecnico-operativo di Società “in house” qualificate per essere agevolate nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli Interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.
Ai fini dell’art. 192, comma 2, del “Codice dei Contratti”, la valutazione della congruità economica dell’offerta tiene conto dell’oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip Spa e delle Centrali di committenza regionali.
Ai fini dell’espletamento delle attività di supporto in questione, le Società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze (di persone fisiche o giuridiche) disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal “Codice dei Contratti” e dal Dlgs. n. 175/2016.
Il comma 6-bis interviene sulla disciplina della crisi d’impresa delle Società partecipate da P.A., prevedendo che, in considerazione degli effetti causati dall’emergenza pandemica – il risultato economico del 2020 non venga preso in considerazione nel calcolo dell’ultimo triennio ai fini dell’applicazione:
1. della norma che vieta alle Amministrazioni partecipanti di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie (art. 14, comma 5, Tusp);
2. della norma che prevede la riduzione del 30% dei compensi dei componenti degli Organi di amministrazione (art. 21 del Tusp).
Art. 11 – Rafforzamento della capacità amministrativa delle Stazioni appaltanti
Per aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del “Pnrr” e degli altri Interventi ad esso collegati, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni specifici contratti, accordi-quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip Spa realizza un Programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l’evoluzione del Sistema nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle Pubbliche Amministrazioni. La società Consip Spa si coordina con le Centrali di committenza regionali per le attività degli Enti territoriali di competenza.
Art. 11-bis – Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da Archivi amministrativi ai fini dell’attuazione del “Pnrr”
L’Istat produrrà le informazioni statistiche per soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le Amministrazioni pubbliche che dispongono di Archivi contenenti dati e informazioni utili devono consentire all’Istat di accedervi così come alle informazioni individuali contenute, con esclusione della Banca-dati detenuta dal Centro elaborazione dati e della “Banca-dati nazionale unica della documentazione Antimafia”.
In caso di trattamenti che richiedono l’utilizzo di dati personali, i provvedimenti sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 12 – Poteri sostitutivi
Laddove Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni non dovessero rispettare gli obblighi e gli impegni finalizzati all’attuazione del “Pnrr” e assunti in qualità di soggetti attuatori (mancata adozione di atti e provvedimenti o ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei Progetti), il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove reputi che queste inadempienze minino il conseguimento degli Obiettivi intermedi e finali del “Piano”, può assegnare al soggetto attuatore – su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente – un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. In caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei Ministri individua l’Amministrazione, l’Ente, l’Organo o l’Ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più Commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione ai Progetti, anche avvalendosi di Società ex art. 2 del Tusp o di altre Amministrazioni specificamente indicate.
Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza Unificata.
Ove gli inadempimenti o i ritardi siano riconducibili a un soggetto attuatore diverso dagli Enti di cui sopra, all’assegnazione del termine non superiore a 30 giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità sopra descritte, provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, inclusi gli Enti Locali. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui sopra (e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel “Piano” non risultino altrimenti superabili in maniera rapida, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.
L’Amministrazione, l’Ente, l’Organo, l’Ufficio individuati o i Commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all’adozione dei relativi atti mediante Ordinanza motivata, contestualmente comunicata all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del “Codice Antimafia” e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE.
Ove la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della Salute, della Sicurezza e della Incolumità pubblica, dell’Ambiente e del Patrimonio culturale, l’Ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia “Pnrr”.
Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
Art. 13 – Superamento del dissenso
L’art. 13 disciplina il meccanismo, residuale, del superamento deldissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un Organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel “Pnrr”.
Ove questo dovesse verificarli, la questione sarebbe posta con urgenza all’esame del Consiglio dei Ministri (previo coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonomo ove il dissenso provenga da un Organo regionale).
Art. 14 – Estensione della disciplina del “Pnrr” al “Piano complementare”
Tutte le disposizioni introdotte dal Dl. in commento si applicano anche ai Progetti contenuti nel “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr” e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all’art. 6 del Dlgs. 31 maggio 2011, n. 8.
Art. 14-bis – Governance degli Interventi del “Piano complementare” nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
La composizione della Cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), del Dl. n. 189/2016, che si occupa della ricostruzione e del rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, viene integrata dal Capo del Dipartimento “Casa Italia” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Coordinatore della Struttura tecnica di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al Dpcm. 3 maggio 2021, nonché dal Sindaco dell’Aquila e dal Coordinatore dei Sindaci del cratere del sisma del 2009.
Alla cabina di coordinamento il compito di individuare i Programmi unitari di intervento nei territori, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016.
Art. 15 – Procedure finanziarie e contabili
In primo luogo viene modificato l’art. 1, comma 1.039, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (vedi Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2021), prevedendo ora che le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna Amministrazione od Organismo titolare dei Progetti, mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale (anziché su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito), sulla base delle procedure che saranno definite con Decreto Mef, nel rispetto del Sistema di gestione e controllo delle componenti del “Next Generation EU”. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del “Piano” sono stabilite in sede di emanazione dei Decreti Mef di cui all’art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Le Regioni e gli Enti Locali e i loro Organismi strumentali e le Istituzioni utilizzano le risorse ricevute per l’attuazione del “Pnrr” e del “Pnc”, che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018; quindi l’avanzo applicabile, limitatamente a tali risorse, potrà essere superiore a quello di cui alla lett. A) del “Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente”, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il “Fcde”, incrementato dell’importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Tali Enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del “Pnrr” e del “Pnc” sulla base della formale Deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’Amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.
Gli Enti Locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 163 del Tuel e dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziari (Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011).
Viene prorogato a tutto il 2022 quanto previsto dall’art. 4-quater, comma 1, del Dl. n. 32/2019, ossia la sperimentazione e le semplificazioni in materia contabile in merito al concetto di “impegno” per garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l’assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori (cronoprogrammi).
Art. 15-bis – Semplificazione della rettifica degli Allegati “a” e “a/2” al rendiconto degli Enti Locali per l’anno 2020
Qualora l’Ente Locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la Certificazione sulla “perdita di gettito”, in deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 227, del Tuel, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione – Allegato “a” – e all’Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – Allegato “a/2” – di cui al Dlgs. n. 118/2011, è effettuata dal Responsabile del Servizio finanziario, sentito l’Organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione – valore del risultato di amministrazione lett. A).
Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla “Bdap”.
Art. 17 – Commissione tecnica Via per i Progetti “Pnrr”-“Pniec”
Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel “Pnrr”, è istituita la Commissione Tecnica “Pnrr”-“Pniec” posta alle dipendenze del Ministero della Transizione ecologica. Tale Commissione, sostituisce totalmente la “Commissione tecnica Pniec”.
I componenti della Commissione Tecnica “Pnrr”-“Pniec” sono dal Mite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge n. 181/2021 di conversione e restano in carica 5 anni.
Art. 18 – Opere e Infrastrutture strategiche per la realizzazione del “Pnrr” e del “Pniec”
L’articolo apporta alcune modifiche al Dlgs. n. 152/2006 atte ad annoverare le opere previste dal “Pnrr” e quelle finalizzate al raggiungimento del “Piano nazionale integrato per l’energia e il clima” (“Pniec”), come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
In sede di conversione, è stata introdotta una modifica che comporta l’aggiunta del comma 9-bis all’art. 6 del Dlgs. n. 152/2006 in virtù del quale, nell’ambito dei progetti già autorizzati, le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, si applica la procedura di cui al comma 9 del medesimo articolo. Quest’ultimo stabilisce che il proponente può richiedere all’Autorità competente una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. Questa, entro 30 giorni, è chiamata ad esprimersi, specificando se le modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici previsti debbano essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a Via.
Art. 18-bis – Intesa delle Regioni
Per le opere previste dall’Allegato I-bis alla parte seconda del Dlgs. n. 152/2006, nei procedimenti disciplinati dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Dpr. n. 327/1981, le Regioni sono tenute a esprimere la loro Intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza di servizi, al fine di consentire all’Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.
Art. 19 – Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a Via e consultazione preventiva
Il termine per presentare le osservazioni all’Autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata di cui all’art. 19, comma 4, del Dl. n. 152/2006, è portato a 45 giorni.
Al comma 6 dello stesso art. 19 sono aggiunti i seguenti periodi: “Nel medesimo termine l’Autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di Via. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione”. Inoltre, la Pronuncia dell’Autorità competente sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente è spostata a 30 giorni.
Artt. 20 e 21 – Nuova disciplina della Valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi “Pnrr-Pniec”
L’attuale Decreto sostituisce gli artt. 23 e 25, del Dl. n. 152/2006, modificando i termini di avvio e adozione del Provvedimento di Via.
Art. 22 – Nuova disciplina in materia di Provvedimento unico ambientale
Al comma 2, primo periodo, dell’art. 27, del Dl. n. 152/2006, è inserito il seguente: “È facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal presente procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di Settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo”. Sono inoltre modificati i commi 4, 6, 7 e 8, con interventi che chiarificano la tipologia di Enti competenti nel rilascio delle autorizzazioni ambientali.
Art. 22-bis – Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di Edilizia residenziale pubblica
Il presente art. 22-bis introduce alcune modificazioni all’art. 31 della Legge n. 448/1998, in merito alla cessione di aree in cui sono presenti alloggi di Erp.
Vengono modificati i seguenti commi:
- comma 47: la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari egli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi 5 anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il Comune è tenuto a rispondere entro 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo;
- comma 48: il corrispettivo di cui al comma 47 viene determinato dal Comune, su parere del proprio Ufficio “Tecnico”, in misura pari al 60% di quello determinato ai sensi dell’art. 5-bis, del Dl. n. 333/1992. Il costo dell’area non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di Euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di Euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà deve essere stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;
- comma 49-bis: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.
Art. 23 – Fase preliminare al Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Al Dl. n. 152/2006, dopo l’art. 26, è inserito l’art. 26-bis, secondo cui, per i Progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’Istanza ex art. 27-bis del Decreto sopra citato, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del Progetto.
Il proponente trasmette all’Autorità competente, in formato elettronico, lo studio preliminare ambientale ed il Progetto con un livello di dettaglio equivalente al Progetto di fattibilità tecnico-economica.
Inoltre, l’attuazione di queste disposizioni non deve gravare sulla finanza pubblica, pertanto le amministrazioni interessate devono realizzare le attività previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Art. 24 -Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Il Decreto modifica l’art. 27-bis del Dl. n. 152/2006: se il Progetto porta ad una variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. Tra le principali novità introdotte dal presente art. 24, vengono inoltre dettagliati i contenuti della Determinazione motivata di conclusione delle Conferenze di servizi che costituisce il Provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di Via e i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del Progetto.
Art. 24-bis – Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche
La costruzione di strutture ricettive nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili per le strutture ricettive sono soggetti a un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma competente. Al procedimento unico per la predetta autorizzazione partecipano tutte le amministrazioni interessate. La decisione è adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli artt. 14 e ss., della Legge n. 241/1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi, il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell’opera o dell’intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
Art. 25 – Determinazione dell’Autorità competente in materia di Via e preavviso di rigetto
È attivata una procedura per individuare con certezza l’Autorità competente in caso di dubbi in ordine ai Progetti rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale.
In particolare, il proponente invia in formato elettronico al Mite e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente il titolo del Progetto o Intervento, le tipologie progettuali coinvolte, l’Autorità individuata come competente allo svolgimento della procedura di Via. Il Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all’Autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento.
Art. 26 – Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Via
Con le modificazioni proposte all’art. 28 del Dl. n. 152/2006, si prevede che la costituzione degli appositi Osservatori ambientali avvenga dopo aver sentito il proponente, e non d’intesa come accadeva in precedenza. Il 50% dei membri degli Osservatori è di provenienze del Mite.
Art. 27 – Interpello ambientale
Con lo strumento dell’Interpello “collettivo” si consente alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni e alle Associazioni di categoria rappresentate dal Cnel., alle Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano di sottoporre quesiti in ordine generale riguardanti l’interpretazione della normativa nazionale in materia ambientale.
Art. 28 – Modifica della disciplina concernente la Valutazione ambientale strategica
Il Decreto modifica gli artt. 12, 13, 14 e 18, del Dl. n. 152/2006, concernenti la Vas. È eliminata la modalità di invio del supporto cartaceo. Tale modifica, già introdotta per la Via, rende uniformi le modalità di gestione dei procedimenti da parte dell’Amministrazione. Inoltre, si distingue la procedura di verifica di assoggettabilità a Vas, funzionale ad illustrare i contenuti che saranno inseriti nel rapporto ambientale, dal rapporto preliminare presentato nell’ambito del procedimento di Vas.
Il Decreto introduce una nuova denominazione del rapporto preliminare. Infine, è eliminata la pubblicazione in Guri/Bur, essendo sufficiente per un’adeguata informazione la pubblicazione dell’avviso sui siti web dell’Autorità competente.
Art. 29 – Soprintendenza speciale per il “Pnrr” e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del “Pnrr”
Viene istituita, presso il Ministero della Cultura, la Soprintendenza speciale per il “Pnrr”, anch’essa operativa fino al 31 dicembre 2026. A questo Ufficio sono assegnate funzioni di tutela dei Beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli Interventi previsti dal “Pnrr” sottoposti a Via in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno 2 Uffici periferici del Ministero.
Art. 30 – Interventi localizzati in aree contermini
Al fine del raggiungimento degli Obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel “Pniec” e nel “Pnrr”, con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di Energia elettrica da fonti rinnovabili (comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti), il Ministero della Cultura fornisce il proprio parere di fronte ai Progetti relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela.
Art. 31 – Semplificazione per gli Impianti di accumulo e fotovoltaici
Gli Impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti ad alcuna procedura di verifica ambientale. Le altre modifiche introdotte dal presente art. 31 hanno come obiettivo quello di facilitare l’installazione di Impianti di accumulo e fotovoltaici in particolare in aree agricole incentivando modelli virtuosi e sostenibili e promuovendo attività di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Art. 32 – Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering
La norma dell’art. 32 vuole promuovere una semplificazione autorizzativa per consentire il rinnovamento di Impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare, sono apportate modifiche all’art. 5, del Dl. n. 28/2011. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 6, comma 11, gli interventi sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al Dl. n. 152/2006. Non sono considerati sostanziali neanche gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici che vengono realizzati nello stesso sito e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori.
Art. 32-ter – Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica
L’installazione delle Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del “permesso di costruire” ed è considerata attività di edilizia libera.
Il soggetto che effettua l’installazione delle Infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all’Ente proprietario della strada l’Istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’Infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il Concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente.
Art. 33 – Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’Efficienza energetica e Rigenerazione urbana
Il Decreto n. 77/2021 intende apportare modifiche all’art. 119 del Dl. n. 34/2020, stabilendo che la detrazione al 110% si applica anche per gli Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendo anche a questo tipo di interventi le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico.
Art. 34 – Cessazione della qualifica di rifiuto
Il presente art. 34 introduce alcune semplificazioni all’iter di cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, per lo svolgimento delle operazioni di recupero, ai sensi dell’art. 184-ter, del Dlgs. n. 152/2006, sono rilasciate apposite autorizzazioni, previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
Ulteriori semplificazioni sono state introdotte mediante l’abrogazione del secondo e del terzo periodo, del comma 3-ter del medesimo art. 184-ter, i quali prevedevano dei termini per la conclusione del procedimento di controllo da parte dell’Ispra delle modalità operative e gestionali degli impianti. Sono inoltre abrogati i commi 3-quater e 3-quinquies.
Art. 35 – Misure di semplificazione per la promozione dell’Economia circolare
Al fine di dare migliore attuazione agli interventi previsti nel “Pnrr”, vengono apportate alcune modificazioni al Dlgs. n. 152/2006.
Di seguito si riportano quelle di maggior rilievo per gli Enti Locali:
a) alla Prte IV, Titolo I, le parole “e assimilati”, ovunque ricorrano, sono soppresse, lo stesso dicasi per l’art. 258, comma 7;
b) all’art. 185, comma 1, lett. c), vengono aggiunti i rifiuti derivanti da ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, all’elenco dei rifiuti che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella Parte IV. Al comma 1, lett. e), sono aggiunti i rifiuti da articoli pirotecnici;
c) all’art. 188, comma 5, le parole “un’attestazione di avvenuto smaltimento” sono sostituite da “un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento”;
d) all’art. 188-bis, comma 4, lett. h), le parole “dell’avvenuto recupero” sono sostituite da “dell’avvio a recupero”;
d-bis) all’art. 190, comma 4, le parole: “i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative” sono sostituite dalle seguenti: “analoghe evidenze documentali o gestionali”;
e) all’art. 193, comma 18, dopo le parole “da assistenza sanitaria” sono inserite le seguenti “svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza”;
f) all’art. 258, comma 7, le parole “, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 5,”;
g) all’art. 206-bis, comma 1: alla lett. a) sono aggiunte, in fine “anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della Parte Quarta del presente Decreto”. Ancora, alla lett. b) le parole da “permanente di criteri e specifici” a “quadro di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “periodico di misure” e le parole da “efficacia, efficienza e qualità” a “smaltimento dei rifiuti;” sono sostituite dalle seguenti: “la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;”;
h) l’allegato “D-Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti”, della Parte IV, del citato Dlgs. n. 152/2006, è sostituto dall’Allegato III al Decreto in commento.
Art. 36 – Semplificazioni in materia di Economia montana e forestale
Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle Opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall’autorizzazione idraulica di cui al Rd. n. 1904 e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al Rd. n. 3267/1923.
Nei boschi e nelle foreste indicati dall’art. 142, comma 1, del Dlgs. n. 42/2004, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per gli Interventi di manutenzione e ripristino delle Opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell’Ingegneria naturalistica.
Art. 36-bis – Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria
Le somme iscritte nello stato di previsione del Mef ai sensi dell’art. 3 del Dl. n. 148/1993 sono incrementate di Euro 20 milioni per l’anno 2021, di Euro 50 milioni per l’anno 2022, e di Euro 10 milioni per l’anno 2023. Tali risorse sono stanziate per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della Regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni.
Art. 36-ter – Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del Dissesto idrogeologico
Si modifica l’art. 10, comma 1, del Dl. n. 91/2004, che è così riformulato: “A decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto, i Presidenti della Regioni di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del Dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2, comma 240, della Legge n. 191/2009, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”.
I Commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli Interventi di difesa esercitano le competenze sugli Interventi relativi al contrasto del Dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
Gli Interventi in questa direzione, tra cui quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del “Pnrr”, costituiscono Interventi di preminente interesse nazionale.
I Commissari promuovono e adottano le misure necessarie per la più rapida attuazione degli Interventi di preminente interesse nazionale indirizzando le rispettive strutture regionali per la conclusione dell’iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del Dissesto idrogeologico. Le Strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli Interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai Commissari di Governo come prioritarie.
Art. 37 – Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali
Le disposizioni normative del presente art. 37 sono funzionali ad accelerare la riconversione di bonifica di siti industriali da poter destinare alla realizzazione di Progetti del “Pnrr” in un’ottica di Economia circolare.
La modifica dell’art. 241, del Dl. n. 152/2006, va a colmare un vuoto normativo del “Regolamento aree agricole” adottato con il Dm. n. 46/2019.
Le ulteriori misure adottate hanno l’obiettivo di dare certezza dei tempi di esecuzione delle bonifiche. Gli Organi deputati al controllo dell’attività di bonifica (Arpa e Province), verificano il rispetto del Cronoprogramma approvato insieme al Progetto di bonifica.
Per favorire l’accelerazione degli Interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali possono avvalersi delle Società “in house” del Ministero della Transizione Ecologica, previa stipula di appositi Accordi sottoscritti.
Art. 37-bis – Misure per la prevenzione dell’inquinamento del suolo
Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all’utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell’Agricoltura, il Decreto attua misure per la prevenzione dell’inquinamento del suolo. Tali misure sono riportate nell’Allegato “3”, Tabella 2.1.
Art. 37-ter – Sostegno agli iIvestimenti pubblici degli Enti Locali
La norma consente di accedere ai finanziamenti di cui al “Progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»” (Dpcm. 27 settembre 2018) e procedere con la stipula delle Convenzioni previste anche se i beni oggetto degli Interventi sono concessi in locazione o in comodato d’uso agli Enti attuatori.
Art. 38 – Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle Pubbliche amministrazioni e divario digitale
La disposizione introduce 3 importanti novità e in conversione di legge è rimasta invariata:
- al comma 1 si introduce una modifica all’art. 26 del Dl. n. 76/2000, dedicato alla descrizione del funzionamento della Piattaforma delle notifiche;
- al comma 2, punto 2, si introducono importanti novità in merito alla produzione della copia analogica da notificare, indicate dal comma 3-bis, dell’art. 3-bis, del Dlgs. n. 82/2005 (Cad);
- al comma 2, punto 6, si aggiunge una nuova norma nel Cad, l’art 64-ter (Sistema di gestione deleghe) che permetterà a chiunque di delegare ad un soggetto titolare di identità digitale, l’accesso ai servizi digitali e analogici.
Art. 38-bis – Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le Pubbliche Amministrazioni
Tale norma introduce novità mediante l’utilizzo della Pec e della firma digitale nelle procedure elettorali, prevedendo la possibilità di presentare il contrassegno rappresentante il simbolo della Lista mediante procedure digitali e semplificazione delle procedure di autenticazione delle firme per il deposito delle Liste dei candidati
Art. 38-ter – Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali
L’art. 38-ter introduce novità in merito alle modalità di comunicazione della contestazione di pagamento di bollette da parte dei gestori di pubblica utilità, prevedendo oltre alla RR anche la Pec, qualora l’utente l’abbia dichiarata in Ini-Pec o in Inad (“Indice nazionale domicili digitale” – di prossima costituzione)
Art. 38-quater – Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite Piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 352/1970
Tale norma introduce novità per la raccolta firme elettorali per promuovere un referendum o progetti di legge che potrà essere esercitata mediante firma elettronica avanzata previa autenticazione mediante Spid o Cie alla Piattaforma raccolta firme digitali (di prossima attivazione entro il 1° gennaio 2022).
Art. 39 – Semplificazione di dati pubblici
L’art. 39 è rimasto pressoché invariato in conversione di legge, con l’unica eccezione dell’introduzione del comma 6-bis, mediante il quale si dispone che con Dpcm. saranno individuati gli adempimenti degli Enti Locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell’invio dei bilanci alla “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2009.
Tale norma, ricordiamo, introduce una serie di misure, sia sotto il profilo tecnico che giuridico, utili ad accelerare la condivisione dei dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Tre sono i cardini in cui si articolano le disposizioni dell’art. 39:
- ridefinizione dell’art. 62 del “Cad” in merito alla gestione dell’Anpr (comma 1);
- eliminazione degli accordi quadro richiesti dall’art. 50 del “Cad” per la condivisione dei dati tra PP.AA. (comma 2);
- centralità della “Pdnd” (“Piattaforma digitale nazionale dati”) prevista dall’art. 50-ter del “Cad”.
Art. 39-bis – Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari
Tale norma prevede lo slittamento di un mese dei termini per la presentazione delle richieste di referendum nello stato di emergenza da “Covid-19”, previste dall’art. 11, comma 1-bis, del Dl. n. 52/2021.
Art. 39-ter – Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica
Con riferimento al comma 67, dell’art. 3, della Legge n. 549/1995, che esonera dall’obbligo del pagamento della Tosap chi promuove manifestazioni o iniziative a carattere politico (a condizione che l’area occupata non superi i 10 metri quadrati), viene stabilito che le richieste debbano pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell’iniziativa, salvo che i Regolamenti comunali dispongano termini più brevi.
Art. 39-quater – Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all’autorità di pubblica sicurezza
Tale norma dispone che la comunicazione dei trattamenti sanitari da parte del Sindaco alle Forze dell’ordine avvenga in modalità telematica.
Art. 39-quinques – Introduzione degli artt. 62-quater e 62-quinquies del Codice di cui al Dlgs. n. 82/2005 e altre norme in materia di istituzione dell’Anagrafe nazionale dell’Istruzione e dell’Anagrafe nazionale dell’Istruzione superiore
L’art. 39-quinquies introduce due nuove norme all’interno del “Cad”: l’art. 62-quater e l’art. 62-quinques:
- art. 62-quater: prevede l’istituzione dell’Anagrafe nazionale dell’Istruzione (“Anis”), che subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle Anagrafi e alle Banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata);
- art. 62-quinques: prevede l’istituzione Anagrafe nazionale dell’Istruzione superiore (“Anid”), il cui contenuto e funzionamento sarà definito da Decreto del Ministro dell’Università.
Art. 39-sexies – Modifiche all’art. 234 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
Tale norma dispone che il Sistema informativo per il supporto all’Istruzione scolastica venga sviluppato da Sogei Spa.
Art. 40 – Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari
Tale norma è volta a semplificare e ridurre i termini complessivi attualmente previsti dalle procedure di segnalazione e autorizzazione di cui agli artt. 86, 87 e 88, Dlgs n. 259/03.
In particolare, la disposizione normativa nel suo complesso intende chiarire che le suddette autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, soggetto a conferenza dei servizi obbligatoria e con termini dimezzati allorquando l’autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione di competenza di diverse amministrazioni, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali.
Art. 41 – Violazione degli obblighi di Transizione digitale
Tale norma si pone lo scopo di contribuire a realizzare il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” in merito agli obiettivi dedicati alla Transizione al digitale della Pubblica Amministrazione nonché assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea.
A tal fine viene aggiunto al “Cad” l’art. 18-bis (“Violazione degli obblighi di transizione al digitale”), che si affianca all’attuale quadro sanzionatorio previsto dal comma 1-ter dell’art. 12.
Il nuovo articolo si snoda su 3 punti:
- ad Agid (Agenzia per l’Italia digitale) sono attribuiti i poteri di vigilanza, verifica e controllo;
- nel caso di violazioni contestate Agid assegna un termine perentorio entro il quale l’ente dovrà uniformarsi;
- la violazione degli obblighi previsti agli artt. 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del “Cad”, all’art. 65 del Dlgs. n. 217/2017 e all’art 33-septies del Dl. n. 179/2012 comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che varia da Euro 10.000 a Euro 100.000.
L’avvio del procedimento di accertamento della violazione degli obblighi di transizione al digitale è eseguito da Agid anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal Difensore civico per il digitale da parte di cittadini e imprese che ritengono leso il proprio diritto alla cittadinanza digitale sancito dall’art. 3 del “Cad”. Ad Agid sono riconosciuti i poteri di acquisizione di documenti e informazioni. Nel caso di accertamento di violazioni, Agid assegna all’Ente trasgressore un congruo termine perentorio per adeguare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente e contestualmente segnala la violazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari e di valutazione della performance. Le segnalazioni saranno pubblicate in apposita area del sito istituzionale dell’Agid. In caso di inerzia da parte dell’Ente sarà nominato un Commissario ad acta.
La sanzione pecuniaria scatterà nei casi di violazione degli obblighi previsti:
- dall’art. 5 del “Cad” e art. 65 del Dlgs. n. 217/2017, ovvero adesione e adozione di PagoPA da parte degli Enti pubblici;
- dall’art. 50, comma 3-ter, in merito agli obblighi di condivisione dati;
- dall’art. 50-ter, comma 5, adesione e messa a disposizione nella “Pdnd” (“Piattaforma digitale nazionale dati”) delle proprie basi dati;
- dall’art. 64, comma 3-bis, ovvero adesione a decorrere dal 28 febbraio 2021 alle Piattaforme Spid e Cie nei processi di identificazione ai propri servizi on line richieste da cittadini (per i Professionisti e Imprese ancora deve essere emanato il relativo Decreto);
- dell’art. 64-bis, ovvero integrazione con la Piattaforma AppIo;
- dall’art. 33-septies, Dl. n. 179/2012 in merito agli obblighi di consolidamento e razionalizzazione delle Infrastrutture informatiche dell’Ente mediante la migrazione al cloud.
In conversione di legge sono stati previsti altri 3 obblighi sanzionabili:
- art. 7, comma 3, in merito alla messa a disposizione degli utenti dei servizi on line di funzionalità che permettano di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, funzionalità, accessibilità e tempestività del servizio reso e della loro pubblicazione nel sito istituzionale;
- art. 41, comma 2 e 2-bis, per l’obbligo di fascicolazione dei documenti relativi allo stesso procedimento e della possibilità di consultazione degli atti contenuti da parte degli interessati;
- dall’art. 43, comma 1-bis, in merito alla messa a disposizione dei servizi on-line per permettere a cittadini e imprese di accedere ai propri documenti originali digitali conservati a norma dall’Ente.
Art. 42 – Implementazione della Piattaforma nazionale per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi “Covid-19” (Green pass)
Tale norma disciplina la modalità di messa a disposizione del Green pass che potrà essere reso disponibile mediante la “Piattaforma nazionale-DGC” previa identificazione con Spid o Cie, oltreché mediante accesso al Fascicolo sanitario elettronico, mediante AppIO o in Farmacia.
Art. 43 – Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
L’art. 43 prevede misure per la razionalizzazione delle banche dati del Mitt mediante il supporto tecnico di Sogei Spa. Si prevedono anche misure volte allo sviluppo della Mobilità sostenibili mediante l’aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della Rete stradale nazionale (Smart Road) e per sperimentazione di mezzi innovativi a guida autonoma.
Al comma 2-quater si dispongono misure di semplificazione per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche.
Artt. 44 e 45 – Semplificazioni procedurali in materia di Opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto e disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio superiore dei Lavori pubblici
L’art. 44 del Decreto in esame semplifica le procedure per gli Interventi complessi e di impatto rilevante indicati nell’Allegato IV al Decreto stesso (realizzazione Asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; potenziamento Linea ferroviaria Verona–Brennero; realizzazione della Linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; realizzazione della Linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; realizzazione della Linea ferroviaria Roma-Pescara; potenziamento della Linea ferroviaria Orte-Falconara; realizzazione delle Opere di derivazione della Diga di Campolattaro; messa in sicurezza e ammodernamento del Sistema idrico del Peschiera; Interventi di potenziamento delle Infrastrutture del Porto di Trieste; realizzazione della Diga foranea di Genova), prevedendo che tutti i pareri e le autorizzazioni vengano acquisiti sullo stesso livello progettuale, vale a dire sul Progetto di fattibilità tecnica ed economica, i cui contenuti essenziali saranno definiti dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, presso il quale viene istituito, ai sensi dell’art. 45, un Comitato speciale avente il compito di indicare eventuali modifiche e integrazioni al Progetto di fattibilità tecnico-economica necessaria per rispettare pareri e autorizzazioni.
Art. 46 – Modifiche alla disciplina del “dibattito pubblico”
La norma dell’art. 46 prevede il rafforzamento dello strumento del “dibattito pubblico” e, al fine di renderlo operativo ed efficace, prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, con Decreto del Mims, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all’art. 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del “Pnrr” e del “Pnc”, soglie dimensionali delle Opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall’Allegato 1 del Dpcm. 10 maggio 2018, n. 76.
In relazione agli Interventi di cui all’Allegato IV al Decreto stesso, il “dibattito pubblico” ha una durata massima di 45 giorni ed è previsto il dimezzamento di tutti i termini previsti dal Decreto n. 76/2018. Nei casi di obbligatorietà del “dibattito pubblico”, la Stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei Lavori pubblici per l’acquisizione del parere di cui all’art. 44, comma 1. In caso di inosservanza da parte della Stazione appaltante dei termini di svolgimento del “dibattito pubblico”, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita i necessari poteri sostitutivi.
Art. 47 – Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel “Pnrr” e nel “Pnc”
L’art. 47 prevede una serie di disposizioni volte a favorire le “pari opportunità”, generazionali e di genere, e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili in relazione alle procedure afferenti agli Investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse destinate al “Pnrr” ed al “Pnc”.
In particolare, viene previsto che:
- gli operatori economici con più di 100 dipendenti devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto ai sensi dell’art. 46 del Dlgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle Rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al Consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (e fino a 100), entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle Professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è tramessa alle Rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al Consigliere regionale di parità. I medesimi operatori economici sono tenuti inoltre a consegnare, nel termine sopra previsto, alla Stazione appaltante la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
- le Stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne. Diventa requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile che a quella femminile. Ulteriori misure premiali possono prevedere, ad esempio, l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che nei 3 anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori oppure che si impegni ad assumere donne, giovani e persone disabili, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione oppure che abbia rispettato nell’ultimo triennio gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- la violazione dell’obbligo di assunzione della quota di giovani e donne determina altresì l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse destinate al “Pnrr” ed al “Pnc”.
Le Stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle clausole volte ad assicurare l’assunzione per una quota del 30% di giovani e donne, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Con linee-guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 31 luglio 2021, saranno definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente art. 47, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per Settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
Art. 47-bis – Composizione degli Organismi pubblici istituiti dal presente Decreto
La composizione degli Organismi pubblici istituiti dal Decreto in commento, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del Principio di parità di genere.
Art. 47-ter – Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei Concessionari
Le concessioni di cui all’art. 177, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), già in essere, si adeguano alle previsioni del medesimo art. 177 entro il 31 dicembre 2022.
Art. 47-quater – Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del “Pnrr” e del “Pnc”
Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli Investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal “Pnrr”, nonché dal “Pnc”, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie Imprese nella valutazione dell’offerta. Il tutto compatibilmente con il diritto dell’Unione Europea e con i Principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Art. 48 – Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici “Pnrr” e “Pnc”
Alle procedure afferenti agli Investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse destinate al “Pnrr” ed al “Pnc” si applica la possibilità di incrementare fino al 30% l’importo dell’anticipazione del prezzo previsto dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 50/2016.
È nominato, per ogni procedura, un Responsabile unico del procedimento che, con propria Determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.
Le Stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla Stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al “Pnrr” nonché al “Pnc” e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Con riferimento alle procedure afferenti agli Investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse destinate al “Pnrr” ed al “Pnc”, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016. Sul Progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14, comma 3, della Legge n. 241/1990. L’affidamento avviene mediante acquisizione del Progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del Progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso, alla Conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del Progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il Progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di Conferenza di servizi.
Le Stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, che utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
Con Decreto del Mims n. 312 del 2 agosto 2021, in vigore dal 3 agosto 2021, vengono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo di tali metodi e strumenti elettronici.
Per gli Interventi relativi agli Investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse destinate al “Pnrr” ed al “Pnc”, il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici (Cslp) è reso esclusivamente sui Progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai Euro 100 milioni e non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. Per interventi di importo inferiore ai Euro 100 milioni, dal 1° giugno 2021 fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall’acquisizione del parere del Cslp.
Art. 49 – Modifiche alla disciplina del subappalto
Dal 1° giugno al 31 ottobre 2021 il subappalto non potrà superare il 50% dell’importo complessivo di lavori, servizi e forniture. E’ quindi soppresso l’art. 1, comma 18, primo periodo del Dl. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019 (cd. “Decreto Sblocca Cantieri”), il quale aveva fissato tale quota al 40%.
Apportate anche alcune modifiche all’art. 105 del Dlgs. n. 50/2016:
- al comma 1 viene previsto in via generale che il contratto non possa essere ceduto, non possa essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- al comma 14, l’inciso “L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto deglistandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”, viene sostituito da “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
Dal 1° novembre 2021 sono poi introdotte ulteriori modifiche all’art. 105 citato. In particolare, viene abrogato ogni limite quantitativo al subappalto, con la previsione che sia il contraente principale che il subappaltatore “sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”. Le Stazioni appaltanti dovranno specificare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e tenuto conto della necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle cd. “white list” di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, ovvero nell’Anagrafe Antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, del Dl. n. 198/2016.
In sede di conversione è stato inoltre modificato il comma 7 dell’art. 105 del Dlgs. n. 50/2016. L’attuale versione prevede che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l’affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84. La Stazione appaltante verifica tali dichiarazioni tramite la “Banca-dati nazionale dei Contratti pubblici”.
La norma prevede infine che le Amministrazioni competenti:
- assicurino la piena operatività della “Banca-dati nazionale dei Contratti pubblici” di cui all’art. 81 del Dlgs. n. 50/2016;
- adottino il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’art. 105, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016 (per il quale doveva essere adottato uno specifico Decreto ai sensi dell’art. 8, comma 10-bis, del Dl. n. 76/2020);
- adottino uno specifico Regolamento per individuare le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali è sempre obbligatoria l’acquisizione dell’Informazione Antimafia.
Art. 50 – Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici “Pnrr” e “Pnc”
La norma prevede specifiche tutele in caso di ritardi nell’esecuzione dei contratti pubblici del “Pnrr” e del “Pnc”, nonché il riconoscimento di un premio di accelerazione nel caso in cui i lavori si concludano in anticipo rispetto ai tempi previsti.
Più nel dettaglio, decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, per la consegna dei lavori, per la costituzione del Collegio consultivo tecnico nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della Stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazioni relative all’esecuzione dei contratti pubblici, il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle Stazioni appaltanti.
La Stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale. In deroga all’art. 113-bis del Dlgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale (normalmente le penali sono comprese tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per un massimo del 10%).
Art. 51 – Modifiche al Dl. n. 76/2020
La norma apporta modifiche al Dl. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”).
In primo luogo, viene estesa la durata delle norme straordinarie previste da tale Decreto fino al 30 giugno 2023 (in precedenza era il 31 dicembre 2021), sia per le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria sia per quelle di importo superiore.
Sono esclusi dalla proroga i Settori dell’Edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle Infrastrutture per attività di Ricerca scientifica e per la Sicurezza pubblica, dei Trasporti e delle Infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche.
Con particolare riferimento agli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, vengono apportate delle modifiche ai limiti per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate. Nella Tabella che segue sono riassunte modalità per l’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, come modificate dal Decreto in commento e che si applicano alle procedure avviate dopo il 1° giugno 2021.
| Modalità di affidamento | Importo lavori | Importo servizi e forniture (ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) |
| Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione | Inferiore a Euro 150.000 | Inferiore a Euro 139.000 (in precedenza Euro 75.000) |
| Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016, previa consultazione di 5 operatori economici | Pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 1.000.000 | Pari o superiore a Euro 139.000 e fino alla soglia comunitaria (attualmente Euro 214.000) |
| Procedura negoziata senza bando ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa consultazione di 10 operatori economici | Pari o superiore a Euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria (attualmente Euro 5.350.000) |
Sono prorogate al 30 giugno 2023 altresì:
- le semplificazioni per le verifiche Antimafia che le Stazioni appaltanti sono tenute ad eseguire sui soggetti affidatari di appalti pubblici, previste dall’art. 3 del “Decreto Semplificazioni”;
- la deroga all’art. 107 del “Codice dei Contratti” per la sospensione (volontaria o coattiva) dell’esecuzione di opere pubbliche al di sopra della soglia comunitaria;
- l’obbligo di fare ricorso al Collegio consultivo tecnico per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria.
Sono poi introdotte alcune novità in riferimento al Collegio consultivo tecnico previsto dall’art. 6 del “Decreto Semplificazioni”:
- i componenti del Collegio scelti dalle parti possono essere individuati anche tra il personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti;
- quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del Collegio consultivo, il Giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto,
- i componenti del Collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri non spetta più un gettone unico onnicomprensivo;
- entro il 30 luglio 2021, con Provvedimento del Mims, previo parere del Cslp, saranno approvate apposite Linee-guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’Opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del Collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo Decreto, sarà istituito presso il Cslp, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei Collegi consultivi tecnici.
Sono prorogate al 30 giugno 2023 le semplificazioni riguardanti:
- esecuzione in via di urgenza: è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del “Codice”, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso “Codice” nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- sopralluogo: l’obbligo del sopralluogo può essere previsto, a pena di esclusione, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
- termini per le procedure ordinarie: in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, comma 3 (15 giorni per la ricezione delle domande nelle procedure aperte), 61, comma 6 (15 giorni per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure negoziate), 62, comma 5 (15 giorni per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle procedure competitive con negoziazione), 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso di disponibilità elettronica dei documenti di gara) del Dlgs. n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
- documenti di programmazione: le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016, già adottati.
Al fine di accelerare i tempi dei procedimenti soggetti a Conferenza di servizi, la procedura di Conferenza di servizi semplificata di cui all’art. 13 del “Decreto Semplificazioni” è utilizzabile fino al 30 giugno 2023.
Inoltre, per semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, vengono dettate precise disposizioni in riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs. n. 42/2004.
Fino al 30 giugno 2023 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 Legge n. 20/1994 è limitata a casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia da lui dolosamente voluta (esclusione della colpa grave).
Art. 52 – Modifiche al Dl. n. 32/2019 e prime misure di riduzione delle Stazioni appaltanti
Fino al 30 giugno 2023:
- i Comuni non Capoluogo di Provincia possono procedere senza il ricorso alle Centrali di committenza o alle Stazioni uniche appaltanti, limitatamente alle procedure non afferenti agli Investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal “Pnrr” e dal “Pnc”. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle Stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle Opere “Pnrr” e “Pnc”, i Comuni non Capoluogo di Provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall’art. 37, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, attraverso le Unioni di comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di Provincia;
- è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori;
- è sospeso l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza;
- si applica anche ai Settori ordinari la possibilità, prevista per i Settori speciali dall’art. 133, comma 8, del Dlgs. n. 50/16, di esaminare le offerte (se previsto nel bando di gara) prima della verifica dell’idoneità degli offerenti;
- il Consiglio superiore dei Lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui all’art. 215, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016, esclusivamente sui Progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore a Euro 100 milioni;
- possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
- è sospeso l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, in caso di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, e sono sospese altresì le verifiche, in sede di gara, di cui all’art. 80 del “Codice”, riferite al subappaltatore.
Per gli anni dal 2019 al 2023:
- è data facoltà ai soggetti attuatori di Opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;
- è ammessa la progettazione “semplificata” per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché quest’ultima non preveda “il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti”. Tali lavori pertanto possono essere affidati sulla base del Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal Piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si può prescindere dunque dall’approvazione del Progetto esecutivo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, entro il 31 dicembre 2021, ulteriori interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per i quali si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.
Art. 53 – Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del “Pnrr” e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici
La disposizione in esame prevede una procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del “Pnrr” e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici sopra soglia comunitaria (ferma restando, per quelli sottosoglia comunitaria, l’applicazione delle previsioni semplificate di cui al Dl. n. 76/2020, così come modificate dal Decreto stesso), prevedendola possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 per i Settori ordinari (ed alla procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 125 del medesimo Dlgs. n. 50/2016 per i settori speciali), in relazione agli affidamenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia “Pnrr” e del “Pnc”, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei Progetti del “Pnrr”, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
Il comma 5 prevede varie modifiche al Dlgs. n. 50/2016, specialmente per quanto attiene agli adempimenti pubblicitari. In particolare, modificando l’art. 29 del “Codice dei Contratti pubblici”, vengono aggiunti, agli atti da pubblicare e aggiornare sul profilo del committente ai sensi del comma 1 del suddetto art. 29, anche quelli relativi alle procedure per l’esecuzione degli appalti.
Inoltre, viene sostituito il comma 2 con il seguente: “tutte le informazioni inerenti agli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’art. 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla ‘Banca-dati nazionale dei contratti pubblici’ dell’Anac attraverso le Piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’art. 213, comma 9. L’Anac garantisce, attraverso la ‘Bdnc’, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’art. 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’art. 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella ‘Banca-dati nazionale dei contratti pubblici’”.
Viene anche sostituito il comma 4, prevedendo che le Stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le Piattaforme telematiche di cui al comma 2. Modificando l’art. 77, comma 2 del Dlgs. n. 50/2016, si dispone che la Commissione giudicatrice di regola lavora a distanza con procedure telematiche, sostituendo dunque una mera facoltà con una modalità “ordinaria” di funzionamento. Si interviene poi sull’art. 81 del Dlgs. n. 50/2016, sostituendo, al comma 1, la “Banca-dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata ‘Banca-dati nazionale degli operatori economici”, con la “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’art. 213, comma 8”, nonché sostituendo i commi 2 e 4.
In particolare, il comma 2, come riformulato, prevede che l’Anac individui, con proprio Provvedimento, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la “Bdncp”, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati, ed il comma 4 istituisce presso la “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici” il “Fascicolo virtuale dell’operatore economico”, nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, l’attestazione di cui all’art. 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83 che l’operatore economico carica.
Il “Fascicolo virtuale dell’operatore economico” è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel Fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
Viene, poi, aggiunto il comma 4-bis, secondo cui le Amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’art. 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla “Bdncp” la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche-dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee-guida in materia. L’Anac garantisce l’accessibilità alla propria Banca-dati alle Stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del Provvedimento di cui al comma 2, l’Anac può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
Art. 54 – Estensione dell’Anagrafe Antimafia degli esecutori agli Interventi per la ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella Regione Abruzzo
La norma in esame prevede che, al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, per gli Interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella Regione Abruzzo, a decorrere dal 31 luglio 2021, opera l’Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6, del Dl. 17 ottobre 2016, n. 189. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nella sopra citata Anagrafe Antimafia.
Le Amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l’attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli Interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Art. 55 – Misure di semplificazione in materia di Istruzione
L’art. 55 introduce una serie di disposizioni volte ad accelerare attuazione ed esecuzione degli Interventi di Edilizia scolastica (o più in generale le misure in favore di Istituzioni scolastiche) contemplati dal “Pnrr”.
Nel dettaglio, per gli Interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del “Pnrr”, è stabilito che:
1) il Ministero dell’Istruzione predisponga delle Linee-guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di Interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli Enti Locali rispettano per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli Enti Locali beneficiari nell’espletamento delle procedure per la progettazione e per l’affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all’esecuzione e al collaudo degli Interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste da Bruxelles e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, scattino i poteri sostitutivi di cui all’art. 12;
3) sono prorogati al 31 dicembre 2026 (contro 31 dicembre 2021) i poteri commissariali che l’art. 7-ter, comma 1, alinea,del Dl. n. 22/2020 ha affidato a Sindaci e Presidenti di Province e Città metropolitane;
4) gli Enti Locali che si trovino in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del “Pnrr” mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;
5) sono dimezzati (da 120 a 60 giorni) i tempi per il rilascio, da parte delle Soprintendenze, dell’autorizzazione per Interventi di Edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del “Pnrr”, su eventuali edifici vincolari. In caso di autorizzazioni paesaggistiche, si parla di 30 giorni.
Vengono inoltre introdotte particolari deroghe volte a facilitare la Transizione digitale delle Scuole, contrastare la dispersione scolastica e promuovere la formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del “Pnrr”.
Art. 56 – Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei Programmi del Ministero della Salute ricompresi nel “Piano nazionale di ripresa e resilienza”
La disposizione in commento prevede che per i Programmi di edilizia sanitaria indicati nel “Pnrr” di competenza del Ministero della Salute e riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 10, comma 1, del Dpr. n. 380/2001, nonché per il Programma pluriennale di Interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico di cui all’art. 20, della Legge n. 67/1988, il “permesso di costruire” può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle Opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 22 del medesimo Dpr. n. 380/2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato Dpr., delle leggi regionali, dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul Risparmio energetico.
Art. 57 – Zone economiche speciali
L’art. 57 modifica e integra il Dl. n. 91/2017 per la parte relativa alle Zone economiche speciali (Zes).
L’art. 4 del Dl. n. 91/2017 integra il Comitato d’indirizzo per l’amministrazione dell’Area Zes, con un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale e prevede ora le modalità di nomina del Commissario straordinario del Governo. Inoltre, si stabilisce che l’Agenzia per la Coesione territoriale supporti l’attività dei Commissari e garantisca, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle Zes, il coordinamento della loro azione e della pianificazione nazionale degli interventi nelle Zes, tramite proprio personale amministrativo e tecnico.
Si stabilisce anche che per assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del “Pnrr” relativi alla infrastrutturazione delle Zes, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.
Le Regioni devono adeguare la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della Zes e devono concordare le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del Piano strategico di sviluppo.
Inoltre, nel caso di Zes interregionali, quando i porti rientrano nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale.
Sono definite le funzioni dell’Agenzia per la Coesione territoriale di supporto all’attività dei Commissari e garanzia, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle Zes, nonché di coordinamento e di pianificazione nazionale degli interventi nelle Zes.
L’Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo.
Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.
Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr relativi alla infrastrutturazione delle Zes, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario potrà, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.
Le Regioni dovranno adeguare la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della Zes, concordando le relative linee strategiche con il Commissario, al fine di garantire la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.
L’art. 57, relativo ai benefici fiscali nelle Zes, prevede ora semplificazioni procedurali per velocizzare le autorizzazioni e la definizione dell’agevolazione in termini di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes.
La Legge di conversione n. 181/2021 ha specificato che i termini inerenti il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei Piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli Enti Locali, regionali, delle Amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri Competenti, Enti e Agenzie, sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti sono da intendersi resi in senso favorevole.
In relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, il credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun Progetto di investimento, di Euro 100 milioni. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli Investimenti.
Il nuovo art. 5-bis (“Autorizzazione unica”) statuisce che, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di Impianti e Infrastrutture energetiche ed in materia di Opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le Opere per la realizzazione di Progetti infrastrutturali nelle Zes da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
I Progetti inerenti alle attività economiche o all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle Zes, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Valutazione di impatto ambientale. L’Autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesaggistico regionale.
L’Autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o all’attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della Zes, in esito ad apposita conferenza di servizi; alla conferenza di servizi sono convocate tutte le Amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale. Il rilascio dell’Autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.
Quanto sopra si applica anche alle opere e alle altre attività all’interno delle Zes e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l’autorizzazione unica è rilasciata dall’Autorità di sistema portuale.
Art. 58 – Accelerazione della Strategia nazionale per le Aree interne
Si modifica l’art. 1, della Legge n. 147/2013, prevedendo, in tema di “Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese”, che l’attuazione degli Interventi individuati (Interventi-pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di “Trasporto pubblico locale” ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari) è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita Delibera del Cipess.
Nelle more dell’adozione della Delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli Accordi di programma-quadro, con il coordinamento del Misct che si avvale dell’Agenzia per la Coesione territoriale.
Art. 59 – Disposizioni urgenti in materia di Perequazione infrastrutturale
La Legge di conversione semplifica quanto già previsto dal Dl. e ora si prevede che nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale (art. 22, Legge n. 42/2009), il termine del 30 giugno 2021 per l’emanazione dei Decreti attuativi per procedere alla ricognizione e alla definizione degli standard di valutazione, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Art. 60 – Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la Coesione territoriale
Viene modificato l’art. 12 del Dl. n. 133/2014, relativo ai poteri sostitutivi per l’utilizzo dei fondi europei in caso di ritardi e inerzia.
Le modifiche integrano i soggetti deputati al monitoraggio del rispetto della tempistica e degli obiettivi dei Piani, Programmi ed Interventi finanziati dall’UE o dal “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, indicando, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle Amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica, anche l’Agenzia per la Coesione territoriale, e ampliando gli attuatori sostitutivi degli interventi al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Art. 60-bis – Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie
In sede di conversione è stato inserito l’articolo in commento, al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all’attuazione degli Interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal Pnrr, che modifica l’art. 48 del “Codice delle leggi Antimafia” e delle misure di prevenzione, di cui al Dlgs. n. 159/2011.
Viene modificata la destinazione delle somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, le quali potranno essere destinate, oltre che a finalità sociali, anche al sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità.
È inoltre specificato che la notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli Enti territoriali assegnatario perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell’Ente destinatario dell’assegnazione, che ne effettua la trascrizione entro i successivi 10 giorni.
In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell’Agenzia, che ne verifica, entro 60 giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria.
Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all’Agenzia del Demanio.
Art. 61 – Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo
La disposizione dell’art. 61 in commento apporta modifiche ai commi 9-bis e 9-ter dell’art. 2, della Legge n. 241/1990, al fine di rafforzare i poteri sostitutivi per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Alla lett. a), di modifica del comma 9-bis, è introdotta la facoltà per l’Organo di governo di individuare, ai fini dell’attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia, un’unità organizzativa, in luogo di una figura apicale dell’Amministrazione. L’Amministrazione potrà quindi scegliere tra una figura apicale o un’unita organizzativa.
Alla lett. b), che modifica il comma 9-ter, è introdotta la possibilità, che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l’attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d’ufficio, oltre che su istanza del privato.
Art. 62 – Modifiche alla disciplina del “silenzio assenso”
Al fine di consentire la piena operatività e il rafforzamento dell’efficacia del “silenzio assenso”, l’art. 62 apporta modifiche al comma 2-bis dell’art 20 della Legge n. 241/1990, che intendono dare garanzia al legittimo affidamento del privato. In particolare, viene previsto l’obbligo da parte della P.A., di rilasciare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione rilasciata in via telematica, che dimostri l’avvenuta formazione del silenzio assenso. In caso di inutile decorso di tale termine, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2001.
Art. 63 – Annullamento d’ufficio
La disposizione dell’art. 63, per consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico, introduce modifiche al comma 1 dell’art. 21-nonies, riducendo da 18 a 12 mesi il termine entro cui la P.A. può annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi, esercitando l’autotutela.
Art. 64 – Semplificazione delle procedure di valutazione dei Progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del “Pnrr” nel campo della Ricerca
L’art. 64 corregge gli artt. 20 e 21 della Legge n. 240/2010.
L’art. 20, relativo alla valutazione dei Progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”, è semplificato e prevede ora solo la valutazione dei Progetti sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposito Dm. di natura non regolamentare.
L’art. 21 della Legge n. 240/2010, interamente sostituito, ora è rubricato “Comitato nazionale per la valutazione della ricerca” (Cnvr); tale Comitato viene costituito al fine di promuovere la qualità della Ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione.
Il Cnvr è composto da 15 studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con Decreto del Miur, tra i quali 10 componenti sono scelti dal Miur nel rispetto del principio della parità di genere e gli altri 5 sono designati: 1 dalla Consulta dei Presidenti degli Enti pubblici di ricerca, dal Presidente dell’European Research Council e dal Presidente dell’European Science Foundation. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno 10 componenti.
Il Cnvr ha i seguenti compiti:
a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal Decreto Miur e tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l’Italia è parte;
b) nomina i componenti dei Comitati di valutazione;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per l’individuazione e l’aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei Progetti di ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della Ricerca, che trasmette al Ministro.
Il Cnvr definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il Presidente, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L’incarico di componente del Cnvr è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel Decreto di nomina. Nell’esercizio delle sue funzioni il Cnvr si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Miur.
Inoltre, si coordinano varie disposizioni e si indica che in esse il già richiamato “Comitato nazionale dei garanti per la ricerca” è ora denominato “Comitato nazionale per la valutazione della ricerca”.
Poi, in relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all’attuazione del “Pnrr,” il “Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca” di cui all’art. 1, comma 550, della Legge n. 178/2020, è incrementato di Euro 5 milioni per l’anno 2021 e di Euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2022. L’incremento di risorse è finalizzato a promuovere l’attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali e alla stipula di accordi o convenzioni con Enti ed Istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell’ambito della valutazione della Ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel Settore della Ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal “Pnrr”.
Sono state, in sede di conversione del Decreto, autorizzate spese per procedere ad assunzioni a livello centrale per supportare e velocizzare le procedure di valutazione dei Progetti di ricerca e attuativi del “Pnrr”.
Sono autorizzate assunzioni anche da parte del Miur al fine di garantire le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del “Pnrr” e di supportare gli Enti Locali nell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica.
Al fine di realizzare Interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle Istituzioni dell’Alta formazione, artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico e architettonico delle medesime Istituzioni, è autorizzata la spesa di Euro 12 milioni per l’anno 2021 da assegnare alle Istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli Interventi.
Infine, con riferimento agli Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (Legge n. 338/2000), si prevede ora che lo Stato possa cofinanziare gli Interventi attraverso un contributo non superiore al 75% (anziché nel massimo del 50%) del costo totale previsto dai progetti esecutivi immediatamente realizzabili. L’efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del “Pnrr” da parte del Consiglio dell’Unione Europea, che provvederà a stanziare le risorse specifiche per sostenere gli oneri aggiuntivi.
Art. 64-ter – Proroga degli Organi degli Enti Parco nazionali
Articolo inserito in sede di conversione del Decreto, con il quale si prevede, per agevolare la programmazione degli Interventi del “Pnrr” nelle Aree protette, che la durata in carica del Presidente e del Consiglio direttivo di ciascun Ente Parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data del 31 luglio 2021, è prorogata fino alla scadenza dell’Organo nominato in data più recente.
Art. 64-quater – Fruizione delle Aree naturali protette
Gli Enti di gestione delle Aree naturali protette, per una migliore allocazione delle risorse ad essi attribuite dal “Pnrr”, possono regolamentare l’accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il Servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all’Ente di gestione da parte dei visitatori.
Art. 65 – Disposizioni urgenti in materia di Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali
Viene modificato l’art. 12 del Dl. n. 109/2018, e ora si prevede, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli Enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di Sicurezza del Sistema ferroviario nazionale e delle Infrastrutture stradali e autostradali, che l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali:
– promuova e assicuri la vigilanza sulle condizioni di sicurezza direttamente sulla base del Programma annuale di attività;
– eserciti l’attività ispettiva finalizzata alla verifica dell’attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle Infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all’esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza;
– promuova l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da Organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia;
– stabilisca modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla Sicurezza stradale;
– curi la tenuta dell’elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli nonché la relativa attività di formazione;
– provveda alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente;
– effettui le ispezioni di sicurezza anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
– adotti le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di Rete stradale interessati da lavori stradali;
– sovraintende alla gestione dei dati relativi agli incidenti stradali;
– propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’aggiornamento delle tariffe a carico dei gestori per sostenere gli oneri connessi ai controlli;
– svolga attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostradali.
– adotti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Programma delle attività di vigilanza diretta dell’Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell’anno successivo. Relativamente alle attività dell’anno 2021, il Programma è adottato entro il 31 agosto 2021.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’Agenzia trasmette al Mims e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente.
Art. 66 – Disposizioni urgenti in materia Politiche sociali
Viene ampliato il comma 3, dell’art. 1, del Dlgs. n. 112/2017, che prevede che agli Enti religiosi civilmente riconosciuti si applicano le norme agevolative sull’Impresa sociale, limitatamente alle attività d’impresa di interesse generale, qualora adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisce le norme del Decreto citato sull’Impresa sociale e con il quale viene costituito un patrimonio destinato per lo svolgimento delle citate attività d’impresa.
Ora si stabilisce anche che i beni che compongono il patrimonio destinato possono essere individuati anche con atto distinto da allegare allo stesso Regolamento e che per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui sopra, gli Enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato.
Viene variato anche in più parti il “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 117/2017):
- art. 4, comma 3: il comma ora prevede che gli Enti religiosi, ai fini delle agevolazioni previste per gli Enti del Terzo settore, possono svolgere anche attività diverse secondarie a quelle d’interesse generale e recepisce le stesse indicazioni sopra indicate con riferimento all’Impresa sociale;
- art. 32, comma 4: le Organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile possono ora prevedere l’ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (ai fini di detta percentuale non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile».
- art. 101, comma 2: si prevede che fino all’operatività del Runts continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale. Gli Enti del terzo Settore interessati devono ora adeguarsi alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore entro il 31 maggio 2022, prorogando quindi il termine di un anno.
Art. 66-quinquies – Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del “Codice della Strada” all’acquisto di mezzi per finalità di Protezione civile
Il 50% dei proventi delle sanzioni spettanti agli Enti territoriali, ai sensi dell’art. 208 del “Codice della Strada”, ora aggiuntivamente possono essere destinati anche all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di Protezione civile di competenza dell’Ente interessato.
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“Fondone”: in arrivo 1.280 milioni di Euro di risorse incrementali del 2021 per l’esercizio delle loro funzioni
Il 30 luglio 2021 è stato firmato il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Mef, concernente il “Riparto del saldo di Euro 1.280 milioni delle risorse incrementali per l’anno 2021 del ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali’, previste dall’art. 1, comma 822, della Legge n. 178/2020”.
I criteri e le modalità di riparto del saldo del cosiddetto “Fondone”, costituito dalle risorse finalizzate a ristorare la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, sono definiti, rispettivamente, nell’Allegato “A”, per il Comparto dei Comuni, e nell’Allegato “B” per le Province e Città metropolitane del Decreto.
Il saldo delle predette risorse incrementali per l’anno 2021 è attribuito per un importo totale di Euro 1.150 milioni ai Comuni nelle misure indicate nell’Allegato “C” e per un totale di Euro 130 milioni a favore delle Province e Città metropolitane nelle misure indicate nell’Allegato “D” del Decreto.




