Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Parere 13 novembre 2024 (“Modifica dello Statuto – Istituzione del Presidente del Consiglio comunale”), specificando che un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, qualora intenda introdurre la figura del Presidente del Consiglio, potrà adottare un’apposita modifica statutaria che sarà applicabile a decorrere dalla successiva tornata elettorale.
Un Segretario comunale di un Ente avente una popolazione inferiore a 15.000 abitanti ha chiesto delucidazioni in merito alla operatività di un’eventuale modifica statutaria relativa all’istituzione della figura del Presidente del Consiglio e, in particolare, se il Consiglio comunale, rinnovato a seguito delle Elezioni amministrative tenutesi nel giugno 2024, qualora proceda ora (e non nella prima seduta del Consiglio comunale della Legislatura) alla predetta modifica statutaria, possa precedere o meno alla nomina del Presidente del Consiglio in corso di Consiliatura.
Il Parere al riguardo rappresenta che l’art. 39, comma 1, del Tuel, dispone che “nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio“; quindi la norma in esame stabilisce che, se per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente prevista la figura del Presidente del Consiglio, i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti hanno soltanto la facoltà di prevedere nello Statuto tale figura. Viene evidenziato che la disposizione si colloca sistematicamente nell’ambito di un comma il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai Comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti“, prevede testualmente che il Presidente è “eletto … nella prima seduta del Consiglio“.
Qualora i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti recepiscano l’istituto in parola, dovranno farlo in aderenza a quanto previsto dal vigente ordinamento. L’Ente comunale deve quindi apportare le dovute modifiche allo Statuto, nel caso intenda prevedere la figura del Presidente del Consiglio, tenendo presente quanto disposto dall’art. 6, comma 4, del Tuel, secondo cui “gli statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati …”.
E’ rilevato che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al Sindaco sino all’elezione del Presidente del Consiglio; nella prima seduta, come previsto dall’art. 41 del Tuel, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e poi discutere degli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Parere conclude che, considerato quanto disposto dall’art. 39 del Tuel e tenuto conto che non si è provveduto nella prima seduta ad istituire la figura del Presidente e a nominarlo, l’Ente potrà valutare di procedere all’introduzione della figura del Presidente del Consiglio mediante un’apposita modifica statutaria che, intervenendo nel corso del mandato, consentirà di nominare il Presidente del Consiglio solo a decorrere dalla prossima tornata elettorale.




