Riscossione: estesa la facoltà di utilizzo del canale telematico per la trascrizione di atti sui Registri immobiliari

È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 263 del 9 novembre 2024 il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 31 ottobre 2024 e rubricato “Estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ai soggetti affidatari, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli atti relativi alla riscossione delle entrate locali”

È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 263 del 9 novembre 2024 il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 31 ottobre 2024 e rubricato “Estensione delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ai soggetti affidatari, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli atti relativi alla riscossione delle entrate locali”.

Il Provvedimento assume carattere di particolare rilevanza per gli Enti Locali dal momento in cui viene prevista l’estensione dell’utilizzo, in via facoltativa, delle procedure informatiche per la trascrizione, iscrizione e annotazione sui registri immobili relativamente alle procedure di riscossione delle entrate locali (tra cui le trascrizioni ipotecarie), per i soggetti affidatari delle attività di riscossione ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, ovverosia:

  1. Concessionari della riscossione iscritti all’Albo di cui all’art. 53, comma 1, del citato Dlgs. n. 446/1997;
  2. operatori degli Stati membri dell’Unione Europea;
  3. Società “in house-providing”;
  4. Società cd. “miste” a capitale pubblico e privato.

La predetta estensione è operativa dal 9 novembre 2024. In precedenza, gli Agenti della riscossione diversi dall’Agente nazionale (AdE-R) non potevano procedere utilizzando il canale telematico.

Interpretando letteralmente quanto riportato nel Provvedimento, non risultano compresi nell’estensione i Comuni che effettuano la riscossione in forma diretta senza avvalersi di soggetti terzi o attraverso le gestioni associate ex art. 52, comma 5, lett. a), del Dlgs. n. 446/1997. Ciò in quanto gli stessi erano stati già inclusi nell’estensione disposta dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2024, il quale aveva previsto l’estensione per atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle P.A. e tra i quali si ritengono inclusi anche gli atti di riscossione coattiva prodotti dagli Enti Locali.

Per l’abilitazione al Servizio telematico, i soggetti sopra riportati sottostanno alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del Provvedimento Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2009. Per tutte le formalità trasmesse il certificato di eseguita formalità viene sottoscritto dal Conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.