Corte di Giustizia Tributaria della Toscana, Sentenza n. 712 del 30 maggio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione principale riguarda l’esenzione dei fondi relativi ad un immobile concesso in comodato gratuito ad una Società, utilizzato per attività di formazione destinata alla Prima Infanzia. La normativa – art. 7, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992 – prevede tale esenzione per finalità sociali, ma la giurisprudenza ha stabilito che è necessario che il titolare e l’utilizzatore dell’immobile coincidano. Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale minoritario ha ammesso l’esenzione anche in caso di comodato gratuito, purché l’attività svolta non sia commerciale e persegua finalità sociali.
La Suprema Corte afferma che, in base a una norma interpretativa (art. 1, comma 71, della Legge n. 213/2023), la coincidenza tra titolare e utilizzatore è ammessa quando vi sia un collegamento strutturale e funzionale tra i 2 soggetti.
Nel caso specifico, i requisiti sono rispettati, ma sorge il dubbio se la richiesta di un contributo ai destinatari del servizio renda l’attività commerciale.
I Giudici di legittimità ritengono che l’attività sia “non commerciale” se il contributo richiesto è simbolico, in linea con la normativa e la Circolare Mef del 2014. Dunque, in sostanza, l’immobile concesso in comodato gratuito per attività educative destinata alla Prima Infanzia può beneficiare dell’esenzione fiscale purché l’attività sia non commerciale. Anche se viene richiesto un contributo agli utenti, questo non rende l’attività commerciale, a condizione che il contributo sia simbolico e serva solo a coprire i costi.
Inoltre, vi deve essere un legame funzionale e strutturale tra chi concede l’immobile e chi lo utilizza.







