Canone unico patrimoniale: i chiarimenti del Mef sull’applicazione della tariffa giornaliera

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Risoluzione 28 luglio 2021 n. 6/Df, rubricata “Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito”.

La Risoluzione mira a fornire chiarimenti in merito all’applicazione del Canone unico mercatale, con specifico riguardo alla fattispecie relativo al frazionamento ad ore per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno.

Con il quesito indicato in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito a quest’ultimo canone, con particolare riferimento alla corretta interpretazione del comma 843 del citato art. 1, laddove vengono indicati i criteri per l’applicazione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico previste dalcomma 842 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.

Nello specifico, il Dipartimento chiarisce che la tariffa deve essere frazionata per 24 rate e applicata fino ad un massimo di 9, facendo riferimento alla tariffa base di cui all’art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019.

Il Mef ricorda inoltre che il comma 843 prevede che i Comuni e le Città metropolitano possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del Canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe, mentre per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul Canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Tale ultima disposizione, a parere del Mef, ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli Enti Locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe, e superato il limite massimo di 9 ore si applica la tariffa intera.