È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 2 agosto 2021 il Decreto Mef 14 luglio 2021, rubricato “Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a Euro 5.000 risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”.
Con il Decreto in commento, il Ministero ha stabilito le modalità di gestione dell’annullamento dei debiti relativi ai carichi affidata all’Agente nazionale della riscossione ex art. 4 del Dl. n. 41/2021, ovverosia debiti di importo residuo fino ad Euro 5.000, risultanti dai carichi affidati all’AdE-R dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 per le persone fisiche che nel 2019 hanno conseguito un reddito complessivo fino ad Euro 30.000, e per le persone giuridiche che nel medesimo periodo d’imposta hanno conseguito un reddito imponibile fino ad Euro 30.000.
Venendo all’analisi delle disposizioni contenute all’interno del Decreto, all’art. 1, comma 1, viene stabilito che entro il 20 agosto 2021 l’AdE-R trasmetterà all’Amministrazione finanziaria l’elenco dei Codici fiscali che, alla data del 23 marzo 2021, presentano le caratteristiche per usufruire dell’annullamento in parola, specifico il tracciato record di cui all’allegato 1 al Decreto in commento. Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate restituirà all’Agente nazionale della riscossione l’elenco dei Codici fiscali che non rientrano nei limiti reddituali sopra riportati.
Ai sensi del successivo comma 3 viene stabilito che l’annullamento dei debiti verrà effettuato al 31 ottobre 2021, nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il Codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati con reddito maggiore rispetto al limite previsto dalla normativa.
Il discarico conseguente annullamento viene stabilito senza oneri amministrativi a carico dell’Ente creditore, ed entro il 30 novembre 2021 l’Agente nazionale della riscossione trasmetterà agli Enti interessati l’elenco delle quote annullate. L’errato inserimento di eventuali nominativi può essere rilevato dall’Ente creditore entro 6 mesi dalla data di ricezione dell’elenco.
Per quanto riguarda la predisposizione del rendiconto 2021, gli Enti Locali dovranno adottare apposita Delibera di Giunta, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, per il riaccertamento straordinario dei residui attraverso:
a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall’elenco trasmesso dall’Agente nazionale della riscossione;
b. la riduzione del “Fcde” accantonato nel risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l’importo dei residui attivi cancellati di cui alla lett. a) e la riduzione del “Fcde” di cui alla lett. b);
d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall’elenco trasmesso dall’Agente della riscossione già stralciati dal conto del bilancio.
Sarà possibile esercitare la facoltà di ripianare l’eventuale disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di che trattasi in 10 annualità a decorrere dall’esercizio 2022.
Ai sensi dell’art. 2, la sospensione della riscossione di cui all’art. 4, comma 6, del Dl. n. 41/2021 riguardante tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Dl., fino a Euro 5.000, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, cessa alla data del 31 ottobre 2021.
Infine, entro il 15 novembre 2021 AdE-R presenterà la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento comprese negli annullamenti.




