L’art. 52 del Dl. 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, dispone quanto segue: “1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l’esercizio delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli Enti Locali, in attuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al Dl. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 e al Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, sterilizzate nel ‘Fondo anticipazione di liquidità’, distinto dal ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’, a decorrere dall’esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2020. 1-ter. A decorrere dall’esercizio 2021, gli Enti Locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli Enti Locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il ‘Fondo anticipazione di liquidità’ accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come ‘Utilizzo del ‘Fondo anticipazione di liquidità’’, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018. Nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del ‘Fondo anticipazioni di liquidità’ stesso.”
Il comma 1-bis individua modalità particolari di ripiano dell’eventuale disavanzo (o maggior disavanzo) che si sia eventualmente generato nel caso in cui gli Enti, che avevano utilizzato le quote accantonate dell’anticipazione di liquidità ex Dl. n. 35/13, imputandole per corrispondente importo al Fondo per i crediti di dubbia esigibilità (Fcde) ai sensi dell’art. dell’art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/2015, avevano dovuto ricostituire, a partire dal rendiconto 2019, la quota accantonata per Fal non ancora rimborsato a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021.
Inizialmente la normativa (art. 39-bis, comma 2, del Dl. n. 162/2019), conformandosi a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, aveva previsto che “l’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al Fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio”.
La contabilizzazione prevedeva che a decorrere dal 2020 fosse iscritto in bilancio, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo fosse iscritto come Fondo anticipazione di liquidità nel Titolo 4 della Missione 20 – Programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
A partire dall’esercizio 2021, la quota di “Fal” accantonata nel risultato di amministrazione 2020 doveva essere interamente applicata alle 3 annualità del bilancio di previsione 2021/2023 (l’applicazione dell’avanzo anche sulle annualità successive alla prima rappresenta un’eccezione), a fronte del quale in spesa veniva stanziato il medesimo “Fondo” (Tit. 4, della Missione 20 – Programma 03) al netto della quota rimborsata nell’esercizio. In questo modo, la quota accantonata applicata a ciascun anno consentiva di finanziare, sia la quota rimborsata nell’anno, sia la quota accantonata che a rendiconto riconfluiva nuovamente in avanzo. In questo modo, il disavanzo che si fosse venuto a creare veniva ripianato nello stesso previsto dal Piano di ammortamento per il rimborso dell’anticipazione di liquidità.
Successivamente, la Sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale, depositata in data 29 aprile 2021, hadichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del Dl. n. 162/2019, mettendo a rischio default molti Enti che, in assenza della norma decaduta, non sarebbero stati in grado di assorbire il disavanzo in tempi più brevi e con risorse diverse.
A questo punto, il Legislatore è intervenuto con l’art. 52 del Dl. n. 73/2021 (come convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) che ha inteso disciplinare il vuoto normativo creatosi a seguito della ricordata Sentenza della Corte Costituzionale. Il comma 1-bis consente il ripiano del maggiore disavanzo creatosi al 31 dicembre 2019, al netto della quota rimborsata nel 2020, in un periodo massimo di 10 anni in quote costanti, mentre il comma 1-ter individua la nuova modalità di contabilizzazione dell’anticipazione dl liquidità; si torna a quanto indicato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Delibera n. 33/Sezaut/2015/QMIG: gli Enti iscrivono nel Titolo IV della spesa le quote annuali di rimborso dell’anticipazione di Tesoreria secondo il Piano originario di ammortamento e le finanziano con risorse correnti di bilancio, a rendiconto si procede a ridurre la quota accantonata nel risultato di amministrazione di un importo pari alla quota rimborsata nel corso dell’esercizio.
Di più difficile comprensione è invece la seconda parte del comma 1-ter, quando dispone che “la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come ‘Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità’, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Per capire meglio l’inciso è forse opportuno fare un esempio numerico: supponiamo che la reiscrizione del Fal al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 150 avesse generato disavanzo per pari importo. La quota rimborsata nel 2020 è pari ad Euro 6 (150/25 anni residui di rimborso del Fal) e, pertanto il disavanzo da ripianare al 1° gennaio 2021 (coincidente in questo caso con la quota di “Fal” ancora da rimborsare) è pari ad Euro 144. Alla luce delle nuove regole contabili stabilite dal comma 1-ter dell’art. 52 del Dl. n. 73/2021, l’Ente deve finanziare ogni anno con risorse correnti la restituzione della quota di anticipazione pari ad Euro 6, ma allo stesso tempo, deve anche ripianare una quota di disavanzo pari al 1/10 di Euro 144 (Euro 14,4). In questo caso accadrebbe che l’Ente andrebbe a finanziare due volte la stessa spesa di Euro 6; una volta come rimborso della quota annuale dell’anticipazione di liquidità ed una volta (ricompresa nei Euro 14,4) come copertura della quota annuale di disavanzo generato dalla reiscrizione dell’intero importo del Fal non rimborsato. In occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione 2021 (e poi per gli anni successivi) la quota di risultato di amministrazione che si va a liberare dovrà essere nuovamente accantonata in una specifica voce del risultato di amministrazione denominata “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”; se tale accantonamento non fosse effettuato si determinerebbe una riduzione del disavanzo di pari importo, ma non ci sarebbero risorse da applicare.
Pertanto, per sterilizzare questa doppia spesa, la norma prevede di re-iscrivere (non si capisce bene se sia una facoltà o un obbligo) nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo come “Utilizzo del ‘Fondo anticipazione di liquidità’”una somma pari alla quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della restituzione della quota annuale del “Fondo anticipazione di liquidità” che nel caso riportato è pari a Euro 6. Questa quota di avanzo può essere applicata al bilancio anche dagli Enti in disavanzo senza alcun limite.
Risulta tuttavia difficile, a parere di chi scrive, dimostrare che “le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità non possono essere finanziate dall’utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità stesso”. L’applicazione della quota di avanzo liberato va a finanziare la genericità delle spese correnti di bilancio, tra le quali rientra anche la quota annuale di rimborso dell’anticipazione di liquidità iscritta nel Titolo IV della spesa. In nota integrativa è necessario chiarire le modalità di finanziamento della quota di anticipazione di liquidità rimborsata.
di Giuseppe Vanni e Luciano Fazzi




