Tar Toscana, Sentenza n. 1177 del 15 ottobre 2024
Nella vicenda in esame, un Comune ha indetto una procedura aperta per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza di una rupe e riqualificazione di un’area verde, affidandone la gestione a una Società Consortile come Centrale di committenza. L’appalto, del valore complessivo di Euro 996.677,05, ha visto la partecipazione di 64 concorrenti, con l’aggiudicazione finale a una Società a responsabilità limitata.
La seconda classificata ha presentato ricorso, sostenendo che la Società vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara poiché in possesso della qualificazione per la sola Categoria prevalente (OS12-B) e non per la Categoria aggiuntiva richiesta (OS24). Il ricorso si basa su un unico motivo legale, richiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento, oppure in subordine un risarcimento economico. Secondo la ricorrente, in base all’art. 100, comma 11, del Dlgs. n. 36/2023, la qualificazione è obbligatoria per tutte le categorie di opere coinvolte. Tuttavia, nel caso specifico, il disciplinare di gara consentiva all’affidatario di eseguire direttamente anche le opere della Categoria OS24, dato che il loro valore era inferiore ad Euro 150.000 e rappresentava meno del 10% dell’importo totale dell’appalto. Pertanto, la qualificazione per la Categoria prevalente (OS12-B) era sufficiente a coprire l’intero appalto.
La Stazione appaltante ha agito correttamente nel non escludere la Società aggiudicataria dalla gara la quale, pur facendo inizialmente riferimento al subappalto per la Categoria OS24, ha successivamente deciso di eseguire direttamente anche tali opere, come previsto dalle regole di gara e dalla normativa vigente. In conclusione, il ricorso è stato respinto poiché non sono emerse violazioni delle norme di qualificazione per l’esecuzione dei lavori.






