Dissesto finanziario e attribuzione dei debiti

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 113 del 28 agosto 2024

Un Sindaco chiede un parere riguardante la divisione di competenze tra l’Organismo straordinario di liquidazione (Osl) e il Comune nelle procedure di “Dissesto finanziario”, ovvero se, in caso di assoluzione definitiva in un giudizio di responsabilità erariale iniziato dopo la Dichiarazione di dissesto ma riguardante fatti avvenuti prima del 31 dicembre (come indicato dall’art. 252 del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel), le spese legali devono essere pagate dall’Osl o se restano a carico del bilancio ordinario del Comune. Il Comune sottolinea una recente Sentenza (la n. 2927/2023) del Tar di Napoli che, discostandosi da precedenti orientamenti, ha stabilito che le spese legali derivano solo dalla decisione del Giudice e, per questo motivo, non possono essere considerate parte della gestione fallimentare passata. Di conseguenza, queste spese non rientrano nella massa passiva del Dissesto e devono essere gestite tramite il bilancio ordinario del Comune.

La Sezione chiarisce che, quando un Comune dichiara il Dissesto finanziario, c’è una distinzione tra la gestione precedente al Dissesto e quella successiva. Il dubbio sollevato riguarda chi debba pagare i debiti derivanti da procedimenti giudiziari avviati dopo la Dichiarazione di dissesto ma legati a fatti accaduti prima di tale dichiarazione. Ci sono 2 posizioni opposte: una, più formale, sostiene che i debiti vadano attribuiti al momento in cui diventano certi e pagabili; l’altra, più sostanziale, ritiene che conti il momento in cui si è verificato il fatto che ha generato il debito, anche se il pagamento avviene dopo la Dichiarazione di dissesto. La seconda posizione è stata preferita dalle Corti, soprattutto in casi di contratti di lunga durata, in cui i pagamenti si protraggono nel tempo.

In generale, i debiti causati da fatti avvenuti prima del Dissesto, anche se quantificati o riconosciuti dopo, devono essere gestiti dall’Osl, responsabile di gestire i debiti del passato. Questo per evitare che la nuova gestione del Comune venga appesantita da oneri del passato.

In conclusione, i debiti legati a fatti precedenti alla Dichiarazione di dissesto devono essere attribuiti alla gestione liquidatoria, anche se il giudizio che li ha quantificati è avvenuto successivamente.

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