Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 270 del 31 ottobre 2024
Nella fattispecie in esame, un Comune ha richiesto un parere sull’applicabilità dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 agli incentivi tecnici relativi alla gara per la concessione del “Servizio idrico integrato” della Città in questione, indetta sotto il vecchio “Codice” (Dlgs. n. 50/2016) ma aggiudicata ed eseguita sotto il nuovo.
In generale, il nuovo “Codice” prevede che per tutte le procedure iniziate con il Dlgs. n. 50/2016, si applichi la normativa vigente al momento di avvio della procedura, anche se l’aggiudicazione o esecuzione avvengono successivamente all’entrata in vigore del nuovo “Codice”. Secondo il Principio giuridico di “tempus regit actum” applicabile in questo caso, si conferma che i procedimenti devono seguire la normativa con cui sono stati avviati, escludendo l’applicazione retroattiva del nuovo “Codice”.
In merito agli incentivi tecnici, l’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, è esplicitamente concepito per i contratti di appalto, e non per le concessioni, rendendo non applicabile l’art. 113 ai contratti di concessione. La normativa è specifica per gli appalti e non prevede un’estensione a casi diversi. La Sezione conferma che un’interpretazione estensiva che estenda tali incentivi anche alle concessioni andrebbe oltre le disposizioni legislative vigenti. In sintesi, l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto di concessione per il “Servizio idrico” in questione rimangono sotto la normativa del vecchio “Codice”, senza possibilità di estendere gli incentivi tecnici previsti per i contratti di appalto ai contratti di concessione.






