L’Autorità nazionale Anticorruzione torna a richiamare l’attenzione sul divieto di “pantouflage”, segnalando al Governo e al Parlamento la necessità di riconsiderare la deroga prevista per il personale reclutato nell’ambito dell’attuazione del “Pnrr”.
Con l’Atto di segnalazione n. 2 del 2026, approvato con la Delibera n. 242 del 17 giugno 2026, Anac evidenzia infatti le criticità derivanti dall’attuale disciplina contenuta nell’art. 1, comma 7-ter, del Dl. n. 80/2021 (“Decreto Reclutamento ‘Pnrr’”), che esclude l’applicazione del divieto di “pantouflage” agli incarichi temporanei conferiti a Professionisti, esperti e personale altamente specializzato assunto per l’attuazione dei Progetti finanziati dal “Pnrr”.
Come noto, l’art. 53, comma 16-ter, del Dlgs. n. 165/2001, vieta ai dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati di svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti. La disposizione mira a prevenire possibili conflitti di interesse e fenomeni di indebita commistione tra funzioni pubbliche e interessi privati.
La disciplina speciale introdotta per il “Pnrr” ha tuttavia previsto una deroga espressa a tale regime, giustificata dall’esigenza di attrarre rapidamente professionalità altamente qualificate necessarie per l’attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal “Piano”.
Secondo Anac, però, l’esperienza maturata nell’attività di vigilanza e consulenza ha evidenziato come tale esclusione abbia determinato, in diversi casi, l’archiviazione di procedimenti nei quali risultavano presenti tutti gli elementi che avrebbero normalmente comportato l’applicazione del divieto di “pantouflage”. Le situazioni esaminate hanno riguardato soprattutto Settori particolarmente delicati, quali gli affidamenti di contratti pubblici e, più in generale, le procedure a evidenza pubblica.
L’Autorità osserva che proprio la natura temporanea degli incarichi “Pnrr” potrebbe rendere tali figure maggiormente esposte al rischio di orientare la propria attività amministrativa in funzione di future opportunità professionali nel Settore privato, vanificando così le finalità preventive perseguite dall’istituto del periodo di raffreddamento.
La questione mantiene inoltre una significativa attualità alla luce della proroga della durata massima dei contratti “Pnrr” fino al 31 dicembre 2026, circostanza che rende ancora più rilevante il tema delle incompatibilità successive alla cessazione dell’incarico.
Per tali ragioni, Anac invita il Legislatore a valutare un intervento normativo volto a superare l’attuale deroga o comunque a rimodularne l’ambito applicativo, così da garantire un più efficace presidio dell’imparzialità amministrativa senza compromettere le esigenze organizzative connesse all’attuazione del “Pnrr”.




