Nel caso risolto dal Tar Campania Napoli, Sezione VI, con la Sentenza del 13 febbraio 2015, n. 981, un’impresa ha proposto istanza di accesso per avere conoscenza degli atti relativi ad un appalto di lavori per i quali l’istante aveva predisposto la relativa progettazione.
Tale accesso era motivato dal mancato pagamento di tali servizi progettuali, nonostante l’avvicendarsi di taluni “Sal” cui era ricollegata, giustappunto, l’erogazione del diritto al compenso.
L’Ente denega l’accesso, evidenziando la “genericità della richiesta”: nonostante, infatti, l’interesse dell’istante fosse circoscritto ad un diritto di credito, la domanda ha ricompreso letteralmente “tutti i provvedimenti anche di natura istruttoria, relativi alle vicende dell’appalto”, “ivi compresi quelli istruttori”.
Al fine della valutazione spettante all’Amministrazione sulla sussistenza dell’interesse “diretto, concreto ed attuale” alla conoscenza degli atti, questi ultimi devono essere determinati o quantomeno determinabili già dalla lettura dell’istanza; in mancanza, il rischio è quello di non “filtrare” le richieste di accesso, e legittimare un invece inammissibile controllo generalizzato sugli atti amministrativi ad opera di chiunque.
Da quanto precede discende, quindi, il principio posto a base del decidere: “è inammissibile quindi un’istanza che sia volta ad acquisire tutti i documenti relativi a una determinata, complessa, attività dell’amministrazione, senza che siano precisati quali siano quelli la cui conoscenza è funzionale al proprio interesse. In assenza di una simile precisazione, non può farsi gravare sull’Amministrazione l’attività di elaborazione necessaria per rinvenire gli atti effettivamente coerenti con l’interesse descritto “.




