Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 181 del 5 agosto 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione riconosce l’importanza sociale di una Farmacia comunale, una funzione che probabilmente esisteva già prima del cambiamento organizzativo del 2016 e che non dipende da quest’ultimo. Tuttavia, le osservazioni della Sezione non riguardano la Farmacia stessa, ma piuttosto la scelta del Comune nel 2015 di gestire il Servizio attraverso una forma societaria che non rispetta i requisiti stabiliti dall’art. 20, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 175/2016. Tale norma richiede un fatturato medio di almeno 1 milione di Euro nel triennio precedente, requisito che non è stato ancora soddisfatto. Anche se ci sono esigenze specifiche, come quelle legate alla tutela della salute (art. 32 della Costituzione), la gestione della Farmacia comunale deve comunque rispettare le regole di finanza pubblica, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, come già indicato in precedenti deliberazioni della Sezione. Questa interpretazione non sembra essere influenzata dall’art. 1, comma 4, lett. a), del Dlgs. n. 175/2016. Infatti, la Delibera n. 348/2017 chiarisce che la presenza di uno solo dei parametri legali dell’art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 175/2016, non obbliga automaticamente l’amministrazione a vendere o sciogliere la Società, ma richiede di valutare e formalizzare le alternative di razionalizzazione, soggette a verifica entro un anno. In relazione alla gestione del “Servizio farmaceutico comunale”, è utile ricordare che l’art. 9 della Legge n. 475/1968 consente diverse modalità di gestione, come “in economia”, tramite “Aziende speciali”, “Consorzi tra Comuni” o “Società di capitali”. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5587/2014), seguita anche dalla Sezione regionale di controllo, ha approvato l’affidamento a terzi tramite concessione dopo una gara pubblica. In questo contesto, la scelta del Comune di adottare un modello organizzativo non conforme alle opzioni standard previste dalla legge non è automaticamente censurabile, ma richiede una motivazione adeguata, considerando la maggiore responsabilità che tale decisione comporta rispetto al modello normativo ordinario.


