Obbligo di resa del conto giudiziale

Corte dei conti Campania, Sentenza n. 442 del 21 agosto 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Sezione chiarisce che i consegnatari con un debito di “custodia” (Agenti contabili) sono obbligati a presentare il conto giudiziale, mentre i consegnatari con un debito di “vigilanza” (Agenti amministrativi) non lo sono. Il debito di custodia si riferisce alla gestione di denaro o materiali, come la gestione della cassa o del magazzino, che richiede la registrazione e la rendicontazione di tutte le operazioni contabili. Questo processo mira a giustificare il debito o il credito dell’Agente contabile, al termine del quale la Corte dei conti provvede a scaricare o addebitare le responsabilità, includendo anche l’obbligo di restituzione dei beni o delle materie in deposito. L’obbligo di custodia si verifica quando i beni di proprietà dell’Ente non sono stati consegnati in uso ai dipendenti o a terzi, ma rimangono sotto la responsabilità materiale dell’incaricato, che deve garantire la conservazione dei beni per il servizio o per le funzioni istituzionali. Al contrario, l’obbligo di vigilanza si presenta quando i beni, dopo essere stati inventariati, vengono consegnati agli utilizzatori per svolgere il servizio e i nuovi beni vengono acquistati dall’ente per le necessità operative degli uffici.

Non è richiesto il conto giudiziale per i beni assegnati a un ufficio, come impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.

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