L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 267 del 19 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva applicabile ad un intervento di rimozione delle barriere architettoniche da realizzare da parte di un Comune in un museo al fine di consentirne la piena accessibilità.
A tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il n. 41-ter), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista nella misura del 4% per “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
La disposizione recata dal citato n. 41-ter), cui consegue la previsione di una aliquota agevolata, è diretta a favorire la realizzazione di opere finalizzate all’adeguamento degli immobili alle prescrizioni contenute nella Legge n. 13/1989, recante “le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
La definizione di ‘‘barriere architettoniche’’ è contenuta nell’art. 2 del Dm. Lavori pubblici n. 236/1989, emanato in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 13/1989, nonché nell’art. 1, comma 2, del Dpr. n. 503/1996 (contenente il “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere negli edifici, spazi e servizi pubblici”) ossia: ‘‘gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea’; ‘gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti’; ‘la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi’’.
Il tenore letterale della suddetta disposizione contenuta nel richiamato n. 41-ter), ha natura oggettiva, nel senso che è diretta ad agevolare, in termini di aliquota Iva ridotta del 4%, la realizzazione di quelle opere che consentono di superare o eliminare le barriere architettoniche, come descritte dal suddetto Dm. n. 236/1989.
Ciò posto, in considerazione della particolare Struttura (museale) in cui si intendono realizzare i predetti Progetti di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, assume rilevanza anche il successivo Dm. Beni e Attività culturali 28 marzo 2008, recante “le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, come definiti nell’Allegato A dello stesso Decreto (del quale costituisce parte integrante e sostanziale).
Detto Decreto peraltro richiama anche il citato Dm. n. 236/1989, attuativo della Legge n. 13/1989. In base al citato Dm. 28 marzo 2008 (par.1.2), nei luoghi culturali il concetto “di persona con disabilità è, invece, molto più ampio e comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un’ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacustici), nonché le persone con difficoltà cognitive o psicologiche”, così come il concetto di ‘‘barriera architettonica’’ nei luoghi culturali è “molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo. Sono quindi barriere architettoniche non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdrucciolevole, irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi di attesa privi di sistema di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se posti all’aperto, la mancanza di indicazioni che favoriscano l’orientamento o l’individuazione delle fonti di pericolo, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, ecc.”.
Inoltre, lo stesso par. 1.2 del Dm. 28 marzo 2008 ha precisato come “spesso si tende a differenziare il concetto di accessibilità da quello di fruibilità: il termine di accessibilità, esplicitamente definito dalle leggi in vigore, rimanda al rispetto di precise diposizioni normative affinché spazi e attrezzature possano essere utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con disabilità; il termine di ‘fruibilità’, invece, fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o un’attrezzatura da persone con disabilità seppur non esplicitamente progettati per tale scopo. […] Come si evince da queste brevi considerazioni, alcuni concetti come barriere architettoniche e accessibilità hanno, a norma di legge, un significato molto più complesso di quello che più comunemente si intende, di conseguenza anche gli interventi ad essi connessi coprono un campo molto più ampio rispetto all’idea riduttiva di un semplice ausilio per ‘pochi sfortunati’”.
Il Dm. 28 marzo 2008 (par. 1.3.2) dispone che “anche il ‘Codice dei Beni culturali e del Paesaggio’ (Dlgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni), pur non richiamando espressamente le barriere architettoniche, pone in varie disposizioni l’accento sulla fruizione pubblica, e di conseguenza sull’accessibilità, quale scopo primario della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico”.
Nel medesimo par. 1.3.2. il Dm. 28 marzo 2008 ha peraltro stabilito che “si ritiene infine opportuno soffermarsi, per la sua specificità nel campo di applicazione di queste ‘Linee-guida’, sul Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali 10 maggio 2001 ‘Atto di indirizzo sui criteri tecnicoscientifici e sugli standard di funzionamento e lo sviluppo dei musei’ (art. 150, comma 6, Dl. n. 112/1998). In particolare, l’Ambito VII ‘Rapporti del museo con il pubblico e relativi Servizi’ si occupa dell’accesso al pubblico e delle condizioni preliminari di accessibilità e fruibilità. […]. In particolare, si afferma che il Museo ‘deve risultare accessibile e fruibile in ogni sua parte pubblica alla totalità dei visitatori’, specificando che anche i visitatori con svantaggi di vario genere devono essere messi in grado di fruire pienamente della visita e dei servizi, con attenzione alle disabilità sensoriali nella progettazione dell’allestimento, specificando anche il riferimento alla leggibilità delle didascalie. […] Ogni Museo è tenuto, anche nel rispetto della normativa vigente, a dedicare impegno e risorse affinchè l’accesso al museo sia garantito a tutte le categorie di visitatori utenti dei servizi, rimuovendo barriere architettoniche e ostacoli di ogni genere che possano impedire o limitarne la fruizione a tutti i livelli”.
Il medesimo Dm. 28 marzo 2008, inoltre dispone che, relativamente agli spazi espositivi, musei, archivi e biblioteche, “oltre a presentare le stesse problematiche degli edifici e dei complessi monumentali, hanno il compito di comunicare valori culturali aggiuntivi a quelli intrinseci” (par. 3.5).
Infine, il richiamato Dm. 28 marzo 2008 dedica un apposito paragrafo (3.5) proprio agli spazi espositivi, musei, archivi e biblioteche, che “[…], oltre a presentare le stesse problematiche degli edifici e dei complessi monumentali, hanno il compito di comunicare valori culturali aggiuntivi a quelli intrinseci”.
Le Linee-guida prevedono per queste strutture che “tutti i percorsi devono essere privi di ostacoli; vanno inoltre evitati passaggi angusti ed elementi sospesi difficilmente percepibili, specialmente dai non vedenti, eventuali dislivelli vanno opportunamente segnalati. Creare percorsi diversificati per permettere anche visite brevi, limitatamente alle opere di maggior valore, identificare i vari percorsi attraverso l’uso appropriato di una idonea segnaletica, delle luci, dei colori, dei programmi che guidano l’utente per tutta la durata della visita. Nella scelta di arredi e attrezzature, verificare sempre che gli stessi siano funzionali per un agevole uso da parte di chiunque e collocarli in modo che non siano d’ostacolo o costituire fonte di pericolo, sfruttandoli anche come punti di riferimento e ‘Linee-guida’. […]. Prevedere idonei sussidi quali mappe, tattili e non, brochure e audioguide da mettere a disposizione del visitatore elaborate in modo da rispettare i principi della leggibilità e accessibilità, prevedere anche un numero adeguato di prestazioni multimediali accessibili.”.
Con riferimento alla fattispecie oggetto dell’Interpello, dagli atti allegati all’Istanza e dalla documentazione integrativa inviata a riscontro della relativa richiesta (Delibere; Determinazioni comunali; proposta descrittiva dell’intervento; condizioni particolari di contratto e capitolati tecnici relativi ai lavori, servizi da realizzare nell’ambito del predetto progetto, nonché relazione tecnica) emerge che gli anzidetti interventi, da realizzare tramite contratto di appalto, che costituiscono il progetto nel loro complesso, sono volti a potenziare l’accessibilità e la fruibilità del Museo, che si realizzerà in particolare attraverso la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali, per il quale è previsto il finanziamento nell’ambito del “Pnrr” Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 (M1C33) Investimento 1.2.
In particolare, il predetto progetto nella sua interezza tende a realizzare i supporti tecnici specifici per percorsi tattili, la traduzione consistente nella traduzione in lingua italiana dei segni di contenuti testuali o audio relativi al percorso museale accessibile e la realizzazione del video, nonché la realizzazione di percorsi accessibili multisensoriali e, infine, lo sviluppo di applicativi software per la realizzazione di una app di audioguida per smartphone e tablet volto a veicolare i diversi percorsi museali accessibili al Museo.
In buona sostanza, con i predetti interventi vengono realizzati dei lavori che rientrano, peraltro, nelle richiamate Linee-guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale in generale e, in particolare, nelle Strutture museali di cui al richiamato Dm. 28 marzo 2008, che come accennato in precedenza, richiama sia la Legge n. 13/1989, sia il relativo Dm. n. 236/1989, attuativo della stessa Legge.
Gli stessi interventi risponderanno, in tal modo, con il superamento delle barriere architettoniche, all’esigenza primaria, peraltro richiamata dallo stesso Dm. 28 marzo 2008, di rendere il Museo maggiormente accessibile e fruibile e quindi effettivamente utilizzabile da parte di chiunque, in particolare per quelle persone con ridotte capacità uditive e visive, ovvero con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, l’Agenzia ha ritenuto che agli interventi che il Comune intende realizzare attraverso specifici contratti di appalto, al fine di rendere più accessibile il Museo, possa essere applicata l’Iva nella misura ridotta del 4%, ai sensi di quanto previsto dal richiamato numero 41-ter), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, in considerazione della portata oggettiva della stessa disposizione che ha inteso incentrare attenzione alla natura delle opere da realizzare piuttosto che allo status di invalidità del soggetto beneficiario delle stesse (vedasi Risoluzione n. 70/E del 2002).
In conclusione, agli effetti fiscali, gli interventi in esame potranno fruire dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4% unicamente nella misura in cui siano realizzati in coerenza con le prescrizioni dettate dalle Linee-guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, di cui al citato Dm. 28 marzo 2008 che, a sua volta, richiama i criteri tecnici di cui al Dm. n. 236/1989 e sia comprovato che gli stessi verranno effettuati in ragione dell’adeguamento del Museo alle esigenze di chiunque e, in particolare, delle persone con una capacità motoria ridotta o impedita sia in forma permanente sia temporanea, potendosi qualificare, in tal modo, i medesimi interventi come diretti al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche e, quindi, in ultima analisi a consentire la piena fruibilità, ‘‘accessibilità’’ e ‘‘inclusività’’ del Museo stesso.




