In data 20 dicembre 2024 il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha pubblicato il Parere n. 28024 del 12 settembre 2024 in merito alla ripubblicazione e/o riproposizione sui social network di atti e/o avvisi già pubblicati sul sito istituzionale del Comune e indicato che non è limitata ai privati la libertà di condividere il contenuto degli avvisi già pubblicati sul sito istituzionale del Comune sulle pagine facebook purché siano rispettate la fonte e l’integrità dell’avviso.
Il Sindaco di un Comune ha chiesto se sussista la possibilità di inibire ovvero limitare la ripubblicazione di Deliberazioni del Consiglio e della Giunta municipale su facebook da parte di privati e se occorra ai fini della ripubblicazione apposita autorizzazione dell’Ente.
Il Ministero premette che il Dlgs. n. 33/2013, nel promuovere la Trasparenza amministrativa e l’accesso ai documenti pubblici, all’art. 7 prevede per le P.A. che i documenti, informazioni e dati siano pubblicati in formato aperto. Tale normativa fa espresso rinvio al “Codice dell’Amministrazione Digitale” (Dlgs. n. 82/2005), il quale, nel Capo V rubricato “Dati delle Pubbliche Amministrazioni e servizi”, prevede all’art. 50 che “i dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico“.
Viene segnalato che, con riferimento all’accesso ed al riutilizzo dei documenti e dei dati delle P.A., l’art. 52 del “Cad” prevede il rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali e che, ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. n. 33/2013, i dati pubblici sono “riutilizzabili ai sensi del Dlgs. n. 36/2006, del Dlgs. n. 82/2005, e del Dlgs. n. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità“.
E’ osservato che il quesito riguarda la riproposizione ovvero la ripubblicazione sui media, da parte dei privati, di atti del Comune già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e che le Delibere del Consiglio e della Giunta municipale sono pubblicate ufficialmente sull’Albo on line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Tuel. Con la pubblicazione, tali atti diventano accessibili a tutti e, pertanto, una volta pubblicati sono di dominio pubblico. Ne consegue la possibilità da parte dei privati di condividerne il contenuto sui social network senza previa autorizzazione dell’ente.
In merito, il Tar Calabria, con la Pronuncia n. 269/2012, ha statuito che “nell’istituzione dell’Albo Pretorio si concretizza … quella più lata e risalente funzione partecipativa che è insita nella pubblicità degli atti … Essa risponde ad una delle più antiche forme di diffusione e conoscenza legale degli atti rivolti alla collettività, che, traendo le origini dalle istituzioni romane, ha trovato ininterrotta disciplina, nell’ordinamento nazionale, sin dall’art. 62 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Rd. n. 383/1934, poi confluito con varie modifiche di regime nell’odierno art. 124 del Dlgs. n. 267/2000 e che ha ricevuto nuovo vigore dall’evoluzione della tecnologia che ne ha consentito una importante riedizione ed attualizzazione nella nuova veste dell’Albo Pretorio informatico (art. 32 del Legge n. 69/2009)“. Analoghe considerazioni valgono per gli avvisi già pubblicati sul sito istituzionale del Comune, in ordine ai quali non è limitata ai privati la libertà di condividerne il contenuto sulle pagine facebook purché siano rispettate la fonte e l’integrità dell’avviso.




