Tar Puglia, Sentenza n. 1183 del 15 novembre 2024
Nel caso in studio, la controversia riguarda la possibilità di valutare l’idoneità professionale di un’Impresa sulla base delle attività indicate nell’oggetto sociale. I Giudici evidenziano che oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non sono concetti equivalenti. Il primo rappresenta ciò che un’Impresa può teoricamente fare, ma non dimostra che queste attività siano realmente svolte. Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 657/2023, ha chiarito che l’idoneità professionale deve essere accertata in base al concreto ed effettivo svolgimento di attività specifiche, adeguate e direttamente riferibili al servizio richiesto. Non è sufficiente basarsi sull’oggetto sociale riportato nei documenti aziendali, poiché questo non attesta l’effettivo esercizio di un’attività. L’attività qualificante deve essere quella principale, effettivamente svolta dall’impresa, che rappresenti la sua esperienza concreta nel Settore.
Nel caso specifico, sono stati attribuiti 7 punti premiali a un’Impresa che tuttavia nell’offerta tecnica non ha fornito elementi essenziali per qualificare la propria idoneità professionale, tra cui:
– il nome del produttore primario, necessario per dimostrare la capacità tecnica dell’Impresa.
– la localizzazione dei terreni agricoli o del sito produttivo, entrambi mancanti.
L’unico dato fornito riguarda la sede dell’Impresa, che non presenta le caratteristiche richieste. Pertanto, i Giudici ribadiscono che l’idoneità professionale non può essere basata esclusivamente sull’oggetto sociale, ma deve essere dimostrata con prove concrete dell’attività effettivamente svolta. Nel caso in esame, l’attribuzione del punteggio premiale risulta discutibile, poiché l’Impresa non ha fornito le informazioni necessarie per qualificare adeguatamente la propria attività.






