Spese per il personale: criteri di imputazione dei Gruppi consiliari

Corte dei conti Bolzano, Delibera n. 16 del 1° ottobre 2024

Nella casistica in oggetto, il Presidente del Consiglio provinciale osserva che, “Sebbene l’attribuzione del personale dipendente alla categoria delle spese per il personale sembri pacifica e mai contestata, le ultime Pronunce della Corte sulla consulenza – e quindi anche sui collaboratori autonomi – hanno sollevato dubbi sull’inclusione dei collaboratori non subordinati nella stessa categoria di spesa. Infatti, la consulenza deve essere registrata come spesa di funzionamento se attinente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari, mentre deve rientrare nelle spese per il personale se riguarda attività diverse da quelle istituzionali”. L’Organo di vertice del Consiglio provinciale in questione ha chiesto il parere della Sezione, aggiungendo che, “Secondo chi scrive, il criterio per distinguere e attribuire le spese per un collaboratore autonomo non riguarda tanto la differenza tra attività istituzionali e altre attività, ma piuttosto tra l’acquisto di tempo e l’acquisto di un prodotto/risultato. In altre parole: un collaboratore autonomo con contratto continuativo va considerato personale, mentre un consulente che fornisce un prodotto, come un parere legale su un Ddl. specifico, è un consulente”.

La Sezione ha sottolineato che, secondo il Regolamento consiliare, i Gruppi devono distinguere tra i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, con i propri collaboratori per attività che rientrano abitualmente nelle funzioni istituzionali del Consiglio (spese per il personale – rigo 1 del rendiconto) e l’affidamento a esperti esterni di incarichi di studio, ricerca o consulenza (spese di funzionamento – rigo 6 del rendiconto), questi ultimi legati a specifiche necessità straordinarie di approfondimento tecnico. In generale, le spese relative a “consulenze, studi e incarichi” riguardano prestazioni di esperti terzi con comprovata esperienza, caratterizzate per loro natura da episodicità, alta specializzazione e temporaneità. Un elemento essenziale per l’esecuzione corretta di tali incarichi è la consegna di un elaborato scritto finale. Tali consulenze, date la loro occasionalità e l’ampia autonomia nell’esecuzione, non possono essere finanziate con i fondi destinati alle spese del personale, ma solo con quelli per il funzionamento. Diversamente, devono essere incluse nelle spese per il personale tutte quelle derivanti da rapporti di lavoro con collaboratori, anche con contratti di lavoro autonomo stipulati con esterni che operano continuativamente per il Gruppo consiliare, svolgendo funzioni ordinarie di tale gruppo.

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