Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Parere 10 gennaio 2025 (“Quorum deliberativo per l’Elezione del Presidente del Consiglio comunale”), con indicato che, al fine dell’individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo, occorre tenere presente quanto osservato dal Consiglio di Stato-Sezione I, con Parere n. 129/2021, diramato con Circolare del citato Dipartimento n. 1454/2021.
Il quesito sottoposto al Dipartimento proviene da una Prefettura con cui si chiede, per un Ente Locale con popolazione di 23.000 abitanti, qual è il quorum deliberativo per l’Elezione del Presidente del Consiglio del comune. Viene evidenziato che il quorum per l’Elezione del Presidente, eletto nel corso della prima Riunione del Consiglio comunale di insediamento dei nuovi Eletti, secondo la minoranza non sarebbe stato correttamente calcolato in quanto, essendo necessaria in prima votazione la maggioranza dei 2/3 terzi dei Membri assegnati (17), e il Presidente è stato eletto con un numero di voti inferiore (11).
In sostanza, occorre stabilire se per l’Elezione del Presidente del Consiglio i 2/3 previsti per il quorum deliberativo debba essere calcolato sul numero dei Consiglieri comunali assegnati o sul numero dei Consiglieri presenti.
Al riguardo, l’art. 38, comma 2, del Tuel, dispone che il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento che deve indicare il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute. L’unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale. La fonte regolamentare deve indicare il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tale fine il Sindaco; nessun limite è posto al quorum funzionale, la cui disciplina è interamente lasciata all’autonomia dell’Ente.
L’Elezione del Presidente del Consiglio del Comune di riferimento è disciplinata dal Regolamento comunale che prevede, relativamente alla nomina suddetta: “… viene eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza dei 2/3 dei Membri assegnati (12). Qualora non risultasse eletto alcun candidato, si procederà, nella successiva seduta, ad una seconda votazione. Risulterà eletto il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei Membri assegnati. Se anche nella seconda votazione nessun candidato viene eletto, si procederà, nella stessa seduta, ad una terza votazione. In tal caso, risulterà eletto Presidente il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei Membri assegnati” (9).
Al fine dell’individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo occorre tenere presente quanto osservato dal Consiglio di Stato, I Sezione, con Parere n. 129/2021, diramato con Circolare Dait n. 1454/2021, dove è stato precisato che il “… Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione V, Sentenza n. 4694/2012), ha sostenuto che il Sindaco, in quanto Consigliere comunale ai sensi dell’art. 39 del Tuel, deve essere computato ai fini del calcolo della maggioranza qualificata necessaria per l’Elezione del Presidente del Consiglio comunale (in una fattispecie nella quale lo Statuto ed il Regolamento comunali stabilivano il quorum per l’Elezione del Presidente del Consiglio comunale nei 2/3 dei Consiglieri assegnati (12) al Comune senza ulteriori precisazioni)”. Il Consiglio di Stato ha anche precisato che, “in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’Organo collegiale (o dei Consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore”, nel caso in parola n. 12
A tali criteri si dovrà fare riferimento per la determinazione del quorum.
Nel caso di specie quindi, l’Elezione del Presidente del Consiglio comunale risulta illegittima avendo il Consiglio comunale deliberato con un numero di voti inferiore ai 2/3 arrotondati dei Consiglieri assegnati.




