Nella Sentenza n. 18320 del 13 maggio 2021 della Corte di Cassazione, il titolare di una Struttura ricettiva di alberghi per vacanze, addetto alla riscossione della Tassa di soggiorno da versare al Comune, per 4 anni non aveva versato niente nelle casse comunali. Quindi, veniva condannato per il reato di peculato, per essersi appropriato nella qualità di incaricato di pubblico servizio di somme che spettavano al Comune.
Nella fattispecie in esame, non si tratta di verificare se la disciplina recata dal Regolamento del Comune in questione avesse individuato il gestore della Struttura quale “Responsabile di imposta” (secondo uno schema del diritto tributario non praticabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 180 del Dl. n. 34/2020), ma di esaminare in concreto quali fossero, nella prospettiva funzionale oggettiva che caratterizza la qualificazione del soggetto attivo del reato quale “Incaricato di pubblico servizio”, i connotati pubblicistici dell’attività svolta dal gestore della Struttura sia nella fase di riscossione che in quella di versamento dell’Imposta, tenuto conto che il gestore della Struttura viene individuato, ai sensi di un articolo del Regolamento, quale soggetto che risponde direttamente del corretto e integrale versamento dell’Imposta di soggiorno al Comune, dunque in assenza del vincolo di solidarietà e del potere di rivalsa verso il soggetto passivo del rapporto tributario, aspetti questi essenziali della figura di Responsabile di imposta nel diritto tributario. Fermo restando quindi il rapporto tributario che intercorre tra il Comune in questione e il soggetto passivo del Tributo (cioè il cliente della Struttura), il Regolamento del Comune in questione configura in capo al gestore della Struttura un obbligo “diretto”, ergo, lo individua come debitore in proprio di somme nei confronti dell’Ente, obbligo rispetto al quale gli vengono imposti adempimenti di natura squisitamente dichiarativa e “tributaria” (tra i quali l’assoggettamento, in caso di controversia, alla giurisdizione della Commissione tributaria) e, in caso di omesso, ma anche ritardato o parziale versamento dell’Imposta, una sanzione amministrativa, anche questa “tipicamente tributaria”, quale quella prevista dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997. Non emergono, dal contenuto del Regolamento, elementi per ritenere sussistente, in capo al gestore della Struttura alberghiera, l’esercizio di poteri latu sensu pubblicistici nella fase della determinazione e versamento dell’Imposta dell’importo dovuto. Tale fase è incentrata sull’adempimento di obblighi essenzialmente dichiarativi e sull’assoggettamento ai poteri di accertamento e controllo dell’Amministrazione comunale.
Ma, secondo la Suprema Corte, ai fini della qualificazione soggettiva del gestore della Struttura come “Incaricato di pubblico servizio”, sulla scorta degli elementi evincibili dal Regolamento, non sono stati accertati elementi che connotino in senso immediatamente “pubblicistico” neppure l’attività svolta nella fase in cui il gestore della Struttura procede all’incasso dell’Imposta dal momento che la responsabilità diretta del gestore, nella fase del versamento dell’Imposta al Comune, si pone in termini di incompatibilità ontologica con la configurabilità delle sue mansioni quale Agente contabile, cioè di soggetto addetto alla riscossione dell’Imposta quale incaricato del Comune. La previsione regolamentare secondo la quale il gestore risponde direttamente del corretto ed integrale versamento dell’Imposta al Comune suggerisce infatti che le somme dovute dall’esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune sicché risulta difficile configurare il “maneggio di denaro pubblico”, conditio sine qua non al fine di attribuire la qualifica di Agente contabile al gestore della Struttura ricettiva, non potendosi imputare a quest’ultimo alcuna condotta di omesso versamento di denaro già ab origine di pertinenza della Pubblica Amministrazione, ma soltanto di inadempimento di un obbligo posto direttamente a suo carico nei confronti di quest’ultima. Né la Sentenza impugnata, al confronto con le mansioni e funzioni in concreto svolte dall’imputato come enucleate dal Regolamento nella fase dell’incasso della somma dal cliente ne ha individuato la correlativa disciplina pubblicistica dell’attività svolta o eventuali contenuti giuridici pubblici di tale attività, tali non potendosi considerare né l’operazione di calcolo dell’imposta dovuta – che si risolve nell’applicazione della misura di Imposta sul pernottamento e per persona – né il rilascio della quietanza di pagamento dalla quale esula qualsivoglia funzione certificativa e la cui capacità rappresentativa è assorbita nelle dichiarazioni dovute al Comune in questione, anche se il gestore deve conservarne idonea documentazione. Se è vero che l’art. 358 del Cp. attribuisce la qualifica di “Incaricato di pubblico servizio” a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, è imprescindibile l’esame dei caratteri qualificanti dell’attività in concreto svolta dai soggetti per definirla pubblico servizio. Perciò, si rende necessario un più approfondito accertamento per verificare le ricadute di tale disciplina regolamentare, a prescindere dalla sua idoneità a determinare l’insorgere di un’obbligazione tributaria tra Comune e il gestore della struttura, sull’esercizio di poteri pubblicistici e sui contenuti pubblicistici che eventualmente la connotano.
I Giudici concludono affermando che, nel caso in esame, non c’è una attività di maneggio di denaro pubblico da parte dell’albergatore ma soltanto una obbligazione tributaria tra lo stesso e il Comune. Dunque, un albergatore potrebbe non commettere il reato di peculato quando non versa nelle casse comunali il denaro riscosso dai clienti perché tutto dipende dal Regolamento comunale e da quale valutazione esso ha fatto di tale soggetto e del rapporto tra questi e il Comune.
di Carolina Vallini




