Corte di giustizia tributaria della Toscana, Sentenza n. 1199 del 17 ottobre 2024
Nel caso in esame, i Giudici chiariscono che, quando l’Agenzia del Territorio procede alla rettifica della rendita catastale tramite la procedura Docfa, questa rettifica diventa efficace dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta, nonostante la notifica formale della rettifica possa avvenire successivamente. In altre parole, la rettifica non dipende dalla notifica del provvedimento, ma si applica retroattivamente a partire dalla data della richiesta di variazione da parte del contribuente.
La procedura Docfa, introdotta dal Dm. n. 701/1994, rappresenta un processo collaborativo tra l’Agenzia e il contribuente, permettendo a quest’ultimo di proporre una rendita catastale “provvisoria” basata sui propri dati. Questa rendita temporanea rimane valida fino a quando l’Agenzia non stabilisce una rendita definitiva.
La Corte di Cassazione precisa che la rendita proposta tramite Docfa non implica l’adozione del silenzio-assenso, poiché la procedura non rappresenta una domanda di autorizzazione, ma una modalità di accertamento della rendita al fine di stabilire un valore corretto per il calcolo fiscale. L’intento è quello di assicurare una corretta valutazione fiscale, evitando che il silenzio dell’Agenzia possa essere interpretato come accettazione implicita della rendita proposta.
Dal 1° gennaio 2000, le nuove rendite catastali, sia attribuite che modificate, acquisiscono efficacia solo a partire dalla data di notifica, ma possono comunque essere applicate retroattivamente ai periodi successivi alla richiesta di variazione. Questo consente di calcolare la base imponibile dell’imposta anche per annualità passate, se la rendita non è stata contestata dal contribuente e quindi è divenuta definitiva. Infine, i Giudici precisano un aspetto importante riguardo alle spese legali sostenute dal Comune. Se il Comune si difende in giudizio attraverso un proprio funzionario, non può richiedere al contribuente il rimborso delle spese per onorari di avvocato o diritti da procuratore, ma solo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, a condizione che siano documentate. Pertanto, un’autorità amministrativa che si avvale di un proprio funzionario per rappresentarla in giudizio può chiedere il rimborso unicamente per le spese concrete e documentate, senza possibilità di richiedere compensi per prestazioni legali non sostenute, confermando così la distinzione tra spese vive e oneri legali.


