Nella Delibera n. 56 del 20 febbraio 2015 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede se il personale (in particolare il Segretario) che ha beneficiato, prima del 1°gennaio 2014, del miglior trattamento economico per effetto del divieto di reformatio in peius, possa mantenerlo oppure da tale data questo trattamento debba cessare.
L’origine del principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti pubblici trasferiti da un Ente all’altro per mobilità volontaria è rinvenibile nell’art. 202 del Dpr. n. 3/57, secondo il quale, “nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione
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