Notifica: cartella a mezzo posta senza relata di notifica

Nella Sentenza n. 4567 del 6 marzo 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che, in tema di notificazione a mezzo del Servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di Imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, “senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26 del Dpr. n. 602/73, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.”. In materia, la Suprema Corte ha specificato che tale validità ha causa nel fatto che “è l’Ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26”,secondo cui il Concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

Sentenza n. 4567 del 6 marzo 2015, Corte di Cassazione