Nella Delibera n. 21 del 24 febbraio 2015 la Corte dei conti Abruzzo si è espressa sull’interpretazione della disciplina introdotta dall’art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14 concernente i limiti delle spese per lavoro flessibile.
In particolare, il quesito riguarda la possibilità per un Comune, il quale rispetta il Patto di stabilità e l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di ricorrere a forme di lavoro flessibile senza essere assoggettato al tetto rappresentato dalla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’esercizio 2009.
La Sezione afferma che le limitazioni dettate dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10,
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