Valutazione dell’equivalenza tecnica nelle procedure di gara: discrezionalità e limiti

Delibera n. 528 del 20 novembre 2024

Nella fattispecie in esame, viene chiesto all’Autorità di valutare se l’esclusione di un operatore economico dalla gara da parte della Stazione appaltante sia legittima. La gara riguarda un lotto per il noleggio di spazzatrici, e la questione si basa sulla presunta non conformità tecnica dei mezzi offerti rispetto a quanto richiesto negli atti di gara. L’operatore sostiene che i mezzi proposti, dotati di sospensioni anteriori idrauliche autolivellanti, siano equivalenti e in grado di soddisfare le prestazioni e i requisiti previsti. La Stazione appaltante, invece, ritiene che questi mezzi non rispettino le specifiche tecniche minime, in particolare quelle relative alle sospensioni autolivellanti pneumatiche richieste. L’Autorità è chiamata a decidere se i mezzi offerti possano considerarsi conformi e idonei a raggiungere gli obiettivi dell’appalto in maniera equivalente, come previsto dalle norme. L’Anac chiarisce che, in una procedura di gara relativa al noleggio di attrezzature, il giudizio della Stazione appaltante sulla conformità tecnica dei mezzi offerti rientra nella sua discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di evidenti irragionevolezze o illogicità.

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