Tar Campania, Sentenza n. 2347 del 2 dicembre 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria e della nomina del vincitore di una selezione interna per un posto di funzionario, contestando errori nella valutazione dei titoli e l’attribuzione di punteggi non dovuti al controinteressato, basati su titoli inesistenti o documenti presentati dopo la scadenza del termine. Il ricorrente sosteneva, inoltre, che non fossero stati adeguatamente considerati i suoi titoli. I Giudici hanno affermato che in una procedura di progressione verticale tra aree, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001, l’Amministrazione non può considerare titoli diversi da quelli dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione. I Giudici hanno precisato che, se i titoli indicati dal candidato risultano inesistenti, l’Amministrazione non può valorizzare altri titoli, anche se posseduti dall’interessato. Non è ammessa l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della Legge n. 241/1990, che prevede l’accertamento d’ufficio di fatti o qualità da parte del responsabile del procedimento. Inoltre, non si può giustificare tale azione con il fatto che il candidato sia un dipendente interno, rendendo più semplice per l’Ente individuare errori o integrare autonomamente i titoli mancanti. In sintesi, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, è consentito solo correggere omissioni o imperfezioni sanabili rispetto a quanto già dichiarato e depositato, ma non introdurre nuovi titoli o modificare sostanzialmente i dati presentati. Il principio ribadito è che i titoli indicati nella domanda di partecipazione costituiscono un elemento essenziale e non possono essere sanati o integrati dopo la scadenza dei termini, salvo per correggere errori formali. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare lacune relative a requisiti o titoli valutabili ai fini del concorso.







