È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze, la Risoluzione 21 settembre 2021 n. 8/DF, rubricata “Applicabilità della maggiorazione di aliquota IMU dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019. Deliberazione consiliare espressa adottata per l’anno 2020 seguita da assenza di deliberazione per l’anno 2021. Quesito”.
Con la Risoluzione in commento, il Mef ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione della cd. “maggiorazione Tasi” che secondo la nuova normativa Imu di cui alla Legge n. 160/2019 poteva essere riproposta fino ad un massimo dello 0,08%, previo inserimento nella deliberazione di approvazione delle aliquote nell’anno 2020.
Nel quesito formulato al Dipartimento Finanze viene richiesto se tale maggiorazione può essere prorogata anche nel 2021 nel caso in cui il Comune non abbia assunto alcuna ulteriore deliberazione nell’anno 2021.
Sul punto, il Mef ritiene che la mancata adozione della delibera riguardante le aliquote Imu dell’anno 2021 determina la conferma automatica delle aliquote dell’anno 2020, compresa l’aliquota maggiorata dello 0,08%.
Il Dipartimento perviene a tale conclusione richiamando la normativa di riferimento, ossia l’art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che “a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.
Dal tenore letterale della normativa sopra richiamata si evince come la deliberazione del Consiglio doveva essere approvata per l’anno 2020, dato il periodo di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina Imu.
Il Mef conclude affermando che negli anni successivi al 2020 i Comuni possono solamente ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020, mentre la mancata approvazione delle aliquote Imu 2021 determina la conferma automatica delle aliquote approvate nell’anno precedente.




