Il testo del quesito:
“In merito all’Imu, occorre prevedere in uscita un capitolo per la quota che si trattiene lo Stato per il finanziamento (alimentazione) del Fondo di solidarietà comunale negativo.
Qual è la sua corretta classificazione in entrata dell’Imu in autoliquidazione e, qualora occorra prevedere in uscita un capitolo per la quota che si trattiene lo Stato, qual è la relativa classificazione del Piano dei conti Arconet?”
La risposta dei ns. esperti:
L’art. 6, del Dl. n. 16/2014, prevede che “ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all’art. 1, comma 380-ter, lett. a) della Legge n. 228/2012 [‘Legge di stabilità per il 2013’], i Comuni iscrivono la quota dell’Imu al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato”.
L’articolo della Legge di stabilità citato fa riferimento al Fondo di Solidarietà comunale che viene alimentato prevalentemente da una quota Imu trattenuta ai Comuni.
Il Principio contabile n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011, al punto 1 dispone che “Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell’integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla Legge, quale l’art. 6 del Dl. n. 16//2014, il quale prevede che i ‘Comuni iscrivono la quota dell’Imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato’”, e successivamente al punto3.7.5 che “le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto…”.
In alcuni casi l’importo del Fsc di competenza di un Ente può risultare negativo e superiore all’Imu da riconoscere e, in tale caso, le trattenute effettuate dall’Agenzia delle Entrate riguardano anche questo importo. Solo in caso di incapienza dell’Imu, l’art. 8, comma 4, del Dpcm. 28 marzo 2020, chiarisce che sono i Comuni che devono versare la somma residua direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’Interno.
Poi, all’art. 11 si stabilisce (per il solo 2020 ma la procedura riteniamo stata mantenuta) che gli importi negativi dovuti dai Comuni, relative alla quota ordinaria dell’Imu di spettanza dei Comuni e all’ulteriore quota Imu di loro spettanza per i Comuni con risultato negativo, sono comunicati dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’Imu riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari “F24”.
Pertanto, l’Imu (in quanto imposta autoliquidata dal contribuente) deve essere accertata dagli Enti Locali in base alle riscossioni effettive (cassa) e, quindi, al netto della quota di Fondo di solidarietà comunale trattenuta da Ade, sia nel caso in cui quest’ultimo sia positivo che nel caso in cui sia negativo; ribadiamo che solo nel caso di incapienza dei fondi l’Ente è tenuto a reperire le opportune risorse di parte corrente da riversare allo Stato.
Tuttavia è doveroso segnalare che la modalità di contabilizzazione da parte degli Enti Locali non è uniforme: in alcuni casi i Responsabili dei servizi finanziari (anche di importanti Comuni) nell’ipotesi in cui il Fsc risulti negativo, iscrivono in entrata l’importo dell’Imu al lordo del Fsc negativo comunicato (previsto e variato al momento della definizione dell’importo) e in spesa la quota dello stesso Fsc da versare; la regolazione (accertamento in entrata e impegno in spesa con relativi reversali e mandati) avviene nel momento in cui vengono compensati i flussi Imu come risultante da Punto fisco della Ade e/o da Tbel del sito internet della Finanza Locale.
Tali diverse modalità di contabilizzazione sono state segnalate ad Arconet e, in merito, stiamo attendendo un chiarimento.
In merito alla classificazione dell’Imu in autoliquidazione il codice del Piano dei conti Arconet da utilizzare è riportato sotto.

L’eventuale contabilizzazione dell’Imu trattenuta per compensazione del Fsc comunale (qualora si proceda alla contabilizzazione ipotizzata da alcuni Ragionieri come sopra riportato, riteniamo che la classificazione potrebbe essere come nel caso sotto riportato.

di Giuseppe Vanni




