Delibera n. 530 del 7 luglio 2021
Un operatore economico (Società Cooperativa) ha lamentato di essere stato escluso da una gara (procedura negoziata per l’affidamento in concessione del Servizio di “Asilo nido”) per avere prodotto la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante in sede di “soccorso istruttorio” con un ritardo di sole 2 ore e 22 minuti rispetto alla scadenza fissata per l’adempimento e ha contestato l’eccesiva brevità del termine concesso (4 giorni di cui solo 2 lavorativi) ritenuto insufficiente in rapporto alla mole e alla rilevanza della documentazione richiesta.
Al riguardo, l’istante ha rappresentato che, a fronte della dichiarazione resa nel Dgue della revoca di un precedente affidamento “per presunti inadempimenti invece imputabili esclusivamente all’Amministrazione”, la Stazione appaltante ha avviato il sub-procedimento di “soccorso istruttorio” chiedendo chiarimenti in merito alla revoca, ed esigendo nello specifico informazioni sul contenuto dell’affidamento, una copia della Determinazione di revoca, ed osservazioni sul punto. Tenuto conto dell’interesse dell’operatore economico ad un’attiva partecipazione al sub-procedimento per fare emergere la propria affidabilità professionale, il termine assegnato dalla Stazione appaltante si paleserebbe non congruo né proporzionato.
Inoltre, ad avviso dell’istante, in applicazione dell’obbligo di acquisizione d’ufficio di dati e documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 43 del Dpr. n. 445/2000, la Stazione appaltante avrebbe dovuto reperire autonomamente la Determina di revoca. L’Anac afferma che, in caso di dichiarazione resa nella Sezione del Dgue dedicata al grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016, attestante la revoca di un precedente affidamento, la mancata produzione del provvedimento di revoca non costituisce una lacuna/incompletezza della dichiarazione che necessita di essere sanata tramite il soccorso istruttorio ai fini della partecipazione.




