Riversamento e contabilizzazione delle componenti perequative Tari: obblighi dei Comuni e impatto sugli equilibri di bilancio

Corte dei conti Liguria, Delibera n. 5 del 22 gennaio 2025

Nella casistica esaminata, un Comune ha richiesto un parere sulle corrette modalità di riversamento e contabilizzazione in bilancio delle componenti perequative Tari istituite da Arera con la Delibera n. 386/2023. In particolare, sono stati posti 2 quesiti:

1) se sia legittimo riversare alla CSEA esclusivamente gli importi effettivamente incassati per ciascuna utenza, evitando che il Comune debba anticipare somme senza la certezza della loro integrale copertura, considerata la dubbia esigibilità di una parte delle entrate Tari e le possibili variazioni dichiarate dai contribuenti fino al 30 giugno dell’anno successivo, che potrebbero modificare gli importi accertati rispetto a quelli inizialmente bollettati;

2) se le somme derivanti dalle componenti perequative Tari debbano essere imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente del Titolo III o tra le partite di giro, tenendo conto che, in quest’ultimo caso, potrebbe non esserci una perfetta corrispondenza tra entrata e spesa, con il rischio che il Comune si trovi a versare alla Csea un importo non interamente coperto dagli incassi effettivi.

La Sezione rileva che i Comuni, non essendo né beneficiari né debitori delle somme relative alle componenti perequative, devono effettuare il riversamento alla Csea sulla base degli importi effettivamente riscossi e non di quelli accertati. Tale conclusione si fonda su ragioni giuridiche e contabili, al fine di evitare che i Comuni anticipino somme non ancora incassate, con possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio e sulla liquidità di cassa. Se il versamento fosse basato sugli importi accertati, i Comuni si troverebbero a coprire eventuali mancate riscossioni, con il rischio di disavanzi e difficoltà nel rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali.

Inoltre, in conformità con il Principio contabile della contabilità finanziaria, le componenti perequative devono essere trattate come partite di giro, poiché rappresentano semplici flussi di cassa senza incidere sul patrimonio dell’ente.

In conclusione, la Sezione afferma che il riversamento alla Csea deve avvenire esclusivamente sugli importi effettivamente riscossi, senza anticipazioni da parte del Comune. Le componenti perequative devono essere contabilizzate come partite di giro, garantendo la neutralità rispetto al bilancio comunale. Sarebbe, inoltre, opportuno istituire un codice tributo specifico, analogamente a quanto previsto per il Tefa, per evitare che tali somme confluiscano direttamente nei bilanci comunali.

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