Nella Sentenza n. 220 del 1° settembre 2021 della Corte dei conti Calabria, la Sezione rileva che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), del Rd. n. 827/1924, esteso agli Enti Locali dall’art. 93 del Dlgs. n. 267/2000. Il conto deve essere reso anche per i titoli cd. “dematerializzati”, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. In queste ipotesi, il soggetto obbligato non è il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma colui che è stato incaricato dall’Ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista delle Società partecipate.