Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1931 del 28 gennaio 2025
Nel contesto della risoluzione agevolata delle dispute tributarie, la normativa contenuta nell’art. 1, comma 192, della Legge n. 197/2022, stabilisce che possono essere definite solo le controversie ancora aperte, ossia quelle per le quali, al momento della presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una Sentenza definitiva. Tuttavia, tale possibilità è riservata esclusivamente ai casi in cui la decisione può ancora essere contestata con i normali strumenti di impugnazione previsti dall’ordinamento. Non rientrano invece in questa agevolazione le controversie per le quali l’unico rimedio disponibile sia la revocazione, un istituto straordinario che consente di rimettere in discussione una Sentenza definitiva solo in presenza di determinati vizi gravi. Per questi ultimi casi, quindi, non è ammessa la sospensione del processo nell’attesa di una possibile definizione agevolata.


