Un Comune abruzzese ha violato il “Codice degli Appalti” procedendo con una Gara autonoma per l’affidamento del “Trasporto scolastico” nonostante fosse prevista una procedura di acquisto centralizzato da parte del Soggetto aggregatore. È quanto accertato da Anac con la Delibera n. 590 del 16 dicembre 2024, con cui l’Autorità ha censurato la condotta dell’Amministrazione comunale, giudicata lesiva del Principio di concorrenza, di accesso al mercato, e di economicità. Lo si apprende da una Notizia pubblicata in data 2 maggio 2025 sul sito dell’Autorità.
Il contesto normativo
Secondo gli artt. 1 e 2 del Dlgs. n. 36/2023 e l’art. 9 del Dl. n. 66/2014, gli Enti Locali sono tenuti ad aderire alle procedure di gara indette dai Soggetti aggregatori per le Categorie merceologiche obbligatorie, come il “Trasporto scolastico”, individuato dal Dpcm. 11 luglio 2018. Una deroga è ammessa solo in via eccezionale, previa motivazione adeguata e valutazione documentata della non convenienza tecnica o economica della Convenzione proposta.
Le criticità rilevate da Anac
L’Anac ha evidenziato che:
- il Comune non ha motivato adeguatamente la scelta di procedere in via autonoma;
- non è stato tentato alcun confronto o interlocuzione con l’Operatore economico individuato;
- l’Ente ha sollecitato la partecipazione dell’Operatore economico alla propria Gara autonoma, pur dichiarandone l’inadeguatezza, senza dimostrarla;
- non è stata fornita documentazione giustificativa in grado di attestare i presunti vantaggi economici o gestionali della procedura autonoma.
“L’operato dell’Ente – scrive Anac – contrasta con la normativa vigente ed è potenzialmente anti-economico, in quanto non fondato su un’effettiva comparazione con l’offerta della Centrale di committenza”.




