Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4303 del 19 febbraio 2025
La controversia riguarda l’esenzione dall’Imu per il 2017 su un immobile assegnato a seguito di separazione coniugale. Il Comune ha richiesto il pagamento dell’Imposta, poiché la contribuente non risiedeva anagraficamente, né dimorava abitualmente nell’immobile, requisito essenziale per l’esenzione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo sufficiente il provvedimento di assegnazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribaltato la decisione, chiarendo che, ai sensi dell’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, l’esenzione spetta solo se l’assegnatario risiede e dimora stabilmente nell’immobile. Ha inoltre richiamato la Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, confermando che il solo diritto di abitazione non è sufficiente per l’agevolazione fiscale.
Poiché la contribuente risiedeva in un altro Comune, la Suprema Corte ha confermato l’obbligo di pagamento dell’Imu, ribadendo che il beneficio fiscale richiede entrambi i requisiti di residenza e dimora abituale.





