Corte di giustizia tributaria del Lazio, Sentenza n. 691 del 3 febbraio 2025
Una contribuente ha contestato un avviso di accertamento per il pagamento della Tosap per gli anni 2014-2018, emesso da un Comune. Ha impugnato l’atto sostenendo che il firmatario non fosse competente, che vi fosse una mancata trasparenza nell’accesso agli atti, che la classificazione delle strade non fosse chiara e che il regolamento comunale fosse insufficiente. Inoltre, ha evidenziato una presunta carenza di istruttoria del Comune sulla reale occupazione del suolo pubblico.
Il Comune ha difeso la legittimità della richiesta e la Commissione Tributaria ha respinto il ricorso, condannando la contribuente al pagamento delle spese legali.
La contribuente ha presentato appello, ribadendo che l’atto fosse nullo per difetti procedurali, per la mancanza di un valido presupposto impositivo e per l’assenza di prova concreta sull’occupazione del suolo pubblico.
I Giudici hanno rigettato l’appello e confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, respingendo tutte le contestazioni sollevate dalla contribuente. In particolare, la firma dell’atto è stata ritenuta valida in quanto il funzionario comunale che ha sottoscritto l’avviso era formalmente investito della sua carica e eventuali irregolarità procedurali nella sua nomina non ne invalidano l’efficacia. L’avviso è stato giudicato adeguatamente motivato, e la contribuente avrebbe potuto richiedere eventuali documenti accedendo agli atti. La classificazione della strada è stata ritenuta corretta, poiché l’avviso conteneva informazioni sufficienti per identificarla senza violare il regolamento comunale. L’occupazione di suolo pubblico è stata confermata in quanto l’accesso carrabile contestato non rientra tra quelli “a raso” esenti da Tosap, ma costituisce un’opera autonoma con funzione specifica, rendendolo soggetto a tassazione. Il Comune ha presentato documentazione più attendibile rispetto a quella della contribuente, dimostrando che la strada, la cunetta e il fosso laterale rientrano nel demanio pubblico.
La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali anche per il secondo grado di giudizio, con riduzione prevista dalla normativa per gli Enti assistiti dai propri Funzionari.
In sintesi, i Giudici hanno ritenuto fondata la richiesta di pagamento della Tosap da parte del Comune, confermando la piena legittimità dell’avviso di accertamento e respingendo ogni contestazione della contribuente. Sono esclusi dalla Tosap solo gli accessi o i varchi a filo con il manto stradale, realizzati con portoni o cancelli che si aprono direttamente sulla pubblica via e che non presentano opere tali da determinare una reale occupazione e una sottrazione di superficie all’uso pubblico. Tuttavia, se un passo carrabile è dotato di cartello di divieto di sosta rilasciato dal Comune, si configura una sottrazione all’uso pubblico che giustifica l’imposizione della Tassa.





