Proroga dei termini di accertamento Imu e Tasi 2018: applicazione dell’art. 67 del Dl. n. 18/2020

Corte di giustizia tributaria del Piemonte, Sentenza n. 84 del 27 gennaio 2025

Nella Sentenza in esame, i Giudici hanno stabilito che, per gli avvisi di accertamento relativi all’Imu e alla Tasi dell’anno 2018, si applica la proroga prevista dall’art. 67 del Dl. n. 18/2020, adottato a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Tale norma ha sospeso, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, i termini per le attività di liquidazione, verifica, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Questa sospensione straordinaria comporta un allungamento del termine ordinario di cinque anni entro il quale devono essere notificati gli avvisi di accertamento. Il periodo di sospensione, pari a 85 giorni, deve quindi essere aggiunto al termine di prescrizione, se questo era ancora in corso durante il periodo di emergenza previsto dalla legge.

Nel caso specifico degli avvisi di accertamento Imu e Tasi riferiti all’anno 2018, il termine per l’emissione degli atti, che ordinariamente sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023, viene prorogato di 85 giorni, spostando la nuova scadenza al 25 marzo 2024.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 960/2025, ha confermato questa interpretazione, precisando che la sospensione non si applica solo ai procedimenti che dovevano concludersi nel periodo indicato dalla norma, ma anche a quelli il cui termine di prescrizione era ancora pendente. Di conseguenza, il termine di scadenza viene posticipato di un numero di giorni pari alla durata della sospensione. Questa lettura della norma è confermata dall’analisi del testo dell’art. 67 del Dl. n. 18/2020, oltre che dal richiamo esplicito all’art. 12, comma 1, del Dlgs. n. 159/2015, il quale stabilisce che i periodi di sospensione determinano un corrispondente slittamento in avanti della scadenza dei termini. Le conseguenze di questa interpretazione sono rilevanti sia per gli enti impositori sia per i contribuenti.

Per l’amministrazione finanziaria, ciò significa che gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2018 emessi entro il 25 marzo 2024 sono da considerarsi validi e tempestivi.

Per i contribuenti, invece, la proroga comporta un allungamento del periodo entro cui possono ricevere richieste di pagamento o contestazioni da parte degli enti impositori. L’orientamento espresso dalla Suprema Corte fornisce, quindi, un quadro chiaro per la gestione dei termini di accertamento dopo l’emergenza sanitaria, evitando eventuali contestazioni sulla validità degli atti notificati oltre la scadenza ordinaria, ma entro il nuovo termine prorogato.

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