Corte dei conti Marche, Delibera n. 25 del 24 febbraio 2025
La Sezione ha sottolineato la necessità di una valutazione attenta e cautelativa delle entrate con scarsa probabilità di riscossione, in conformità con l’art. 167 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) e con il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. In questo ambito, l’individuazione delle entrate difficilmente esigibili rappresenta un passaggio fondamentale per il corretto calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. Le somme da svalutare devono essere identificate in modo dettagliato e specifico, affinché il loro impatto sia adeguatamente considerato nella pianificazione finanziaria dell’ente. Il processo di svalutazione incide direttamente sulla gestione delle risorse, influenzando la programmazione della spesa, con l’obiettivo di evitare che l’Ente possa impegnare fondi derivanti da entrate incerte per coprire obbligazioni già assunte e immediatamente esigibili, garantendo così una gestione finanziaria più sostenibile e in linea con il principio della prudenza.


