Sulla G.U. n. 248 del 16 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto 17 agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili relativo all’assegnazione delle risorse alle Città portuali per le mancate entrate in conseguenza del calo del traffico crocieristico a seguito dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Le risorse provenienti dal Fondo di cui all’art. 1, comma 734, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono destinate alle Città i cui Porti siano oggetto di traffico crocieristico (Scali di capolinea e/o Scali intermedi) che hanno subito perdite economiche, ovvero che hanno visto una riduzione del traffico da Turismo crocieristico conseguente all’emergenza epidemiologica per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
La domanda, redatta secondo il Modello di cui all’Allegato “1” al Decreto, è presentata dal Sindaco, quale rappresentante legale dell’Ente Locale, esclusivamente a mezzo Pec, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne all’indirizzo di Posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it.
Nella domanda deve essere presente la dichiarazione attestante:
- la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del Turismo crocieristico prodotto dalla pandemia;
- l’impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate entrate) per la Città;
- che la riduzione di cui al primo punto non deriva da eventi indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica;
- che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del Decreto che possano determinare sovra-compensazioni.
La Direzione generale, entro 30 giorni dalla data di presentazione, adotta provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande. In caso di accoglimento, la Direzione generale procede al trasferimento dei fondi.
Il contributo è corrisposto in misura pari alla riduzione subita, fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, si procede ad una riduzione proporzionale dei contributi riconosciuti al fine di tenere conto della perdita complessiva numerica dei passeggeri dichiarata da tutte le città portuali richiedenti.




