Obbligo “Green pass” per l’accesso al lavoro: approvate le Linee guida del Ministero per il rientro in sicurezza

È stato pubblicato sulla G.U. n. 246/2021 il Dpcm. 12 ottobre 2021 che approva in via definitiva le Linee guida volte a disciplinare le misure da adottare per il rientro in sicurezza attraverso il controllo del possesso della Certificazione Verde “Covid-19”, cd. “Green pass, definite, d’intesa con il Ministro della P.A. e il Ministro della Salute.

Come noto, l’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e sia in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale posto che, a legislazione vigente, tale obbligo non è oggetto di autocertificazione.

Il possesso e l’esibizione del “Green pass” non è soggetto a deroghe, per cui non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

L’obbligo di controllo è rivolto, oltre che ai dipendenti delle P.A., anche chi entra saltuariamente per lavoro nelle sedi delle P.A. (es. visitatori e autorità politiche, componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali, dipendenti delle imprese di pulizia, ristorazione e manutenzione, consulenti, collaboratori, docenti e utenti dei corsi di formazione). Restano esclusi gli utenti dei servizi e il personale esonerato per ragioni di salute dalla vaccinazione, che avrà un Qrcode per certificare questa condizione.

La responsabilità dei controlli spetta al datore di lavoro, da intendersi come dirigente apicale o soggetto equivalente di ciascuna Amministrazione (per esempio il segretario generale negli Enti Locali). Il vertice amministrativo potrà delegare altri con un atto scritto attraverso il quale impartire le modalità attuative agli effettivi incaricati dell’espletamento dei controlli.

Posto l’obiettivo di un controllo generalizzato della Certificazione Verde a tutti i dipendenti pubblici all’entrata presso la sede di lavoro, nella fase iniziale è prevista, in attesa dell’adeguamento dei software per la verifica automatica, la possibilità per le P.A. di effettuare controlli a campione che dovranno riguardare ogni giorno almeno il 20% del personale presente, assicurando che il controllo avvenga in maniera omogenea, seguendo un criterio di rotazione che riguardi tutto il personale.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure organizzative e sanzionatorie previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

Il mancato possesso del “Green Pass”, verrà considerata assenza ingiustificata a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento) comprese anche le giornate festive e quelle non lavorative. Quindi la sospensione dallo stipendio è estesa anche al sabato e la domenica. Resta ferma la possibilità, per le giornate diverse da quella in cui è disposto l’allontanamento, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…).

Le verifiche sulla validità del “Green Pass” potranno essere effettuate sul portale NoiPa, Inps (per Amministrazioni sopra 50 dipendenti) o sulla piattaforma nazionale-DGC (per le Amministrazioni sopra 1.000 dipendenti). Per tutte le Amministrazioni, e in particolare per quelle di più piccole dimensioni, resta disponibile l’applicazione “VerificaC19”.

Il Decreto cerca di individuare anche gli strumenti necessari, da esercitare in via eccezionale per far fronte alle assenze ingiustificate dei dipendenti privi di certificazione ovvero impossibilitati ad esibirlo. In tal senso deve essere letta la possibilità da parte del datore di lavoro di interpellare il dipendente al fine di sapere, con congruo anticipo, se quest’ultimo potrà garantire la presenza in un determinato arco temporale e, di conseguenza, assicurare l’erogazione dei servizi (art. 3, Dl. n. 139/2021). Nel caso in cui dalle comunicazioni ricevute si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre Amministrazioni, può stipulare convenzioni con altri enti in deroga agli ordinari adempimenti. In aggiunta, può ricorrere all’utilizzo di altro personale di uffici o aree diverse.