Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 11 del 4 febbraio 2025
Nel caso in analisi, viene chiesto un parere sulla corretta modalità di calcolo dell’indennità di funzione per il Sindaco e gli Amministratori per l’anno 2025, con particolare riferimento al criterio da adottare per determinare la classe demografica dell’Ente. Il dubbio riguarda se applicare il criterio “statico” previsto dall’art. 1, comma 583, della Legge n. 234/2021, che stabilisce il riferimento alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale a partire dal 2024, oppure il criterio “dinamico” dell’art. 82, comma 8, del Dlgs. n. 267/2000, che prevede il calcolo sulla base delle fluttuazioni stagionali della popolazione. La questione si pone nel contesto dell’interpretazione normativa e della possibile prevalenza della disposizione più recente sulla regola generale già stabilita dal Tuel, nonché della sua coerenza con l’art. 156, comma 2, del medesimo testo normativo, che invece fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente secondo i dati Istat.
La Sezione ha statuito che, alla luce delle recenti modifiche normative, il criterio per determinare l’indennità di funzione degli amministratori locali deve essere ancorato alla popolazione risultante dall’ultimo Censimento ufficiale, superando quindi il precedente metodo che si basava sui dati Istat aggiornati annualmente. L’art. 1, comma 583, della Legge n. 234/2021, introduce un nuovo modello di calcolo che stabilisce l’adeguamento delle indennità in proporzione al trattamento economico dei Presidenti di Regione, applicando percentuali differenziate in base alla popolazione censita. Questa scelta normativa riflette l’intento del Legislatore di garantire maggiore uniformità e stabilità nella determinazione delle indennità, evitando variazioni annuali legate alle oscillazioni demografiche registrate dall’Istat.
La Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 11/2023, ha confermato che questa nuova disciplina ha di fatto abrogato il precedente criterio di riferimento, rendendo superata la Delibera n. 7/2010, che aveva sancito l’uso dei dati Istat relativi alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno.
La giurisprudenza contabile ha consolidato questo orientamento, evidenziando che il Legislatore ha voluto modificare il quadro normativo attraverso un intervento specifico e strutturale, differente dalle precedenti disposizioni, le quali avevano lasciato margini di interpretazione più ampi sulla determinazione della classe demografica degli enti. Pertanto, per il calcolo dell’indennità di funzione a partire dal 2024, si dovrà fare esclusivo riferimento alla popolazione rilevata dall’ultimo censimento ufficiale, abbandonando il criterio legato agli aggiornamenti Istat annuali e alle fluttuazioni stagionali. Questo nuovo metodo risponde all’esigenza di rendere più prevedibile e stabile nel tempo la remunerazione degli amministratori locali, evitando oscillazioni determinate da variazioni temporanee della popolazione e assicurando una maggiore coerenza con il sistema di determinazione delle indennità stabilito a livello nazionale.


