“Docfa” e obbligo motivazionale: la Cassazione conferma la sufficienza della semplice indicazione dei dati catastali

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5451 del 1° marzo 2025

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte afferma il Principio secondo cui, in caso di revisione della rendita catastale tramite Procedura “Docfa”, l’obbligo di motivazione dell’Amministrazione finanziaria si limita alla semplice indicazione dei dati catastali oggettivi, come categoria, classe, consistenza e rendita attribuita, senza necessità di ulteriori dettagli, salvo che vengano disattesi elementi di fatto forniti dal contribuente. Se la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita dall’Ufficio deriva esclusivamente da una diversa valutazione tecnica, non è richiesta una motivazione più approfondita. I Giudici di legittimità ribadiscono inoltre che l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a giustificare in modo dettagliato ogni variazione della rendita catastale quando questa derivi da una stima diretta, in particolare per gli immobili classificati nei Gruppi “D” ed “E”, destinati a usi speciali o produttivi. Infine, sottolinea che la motivazione dell’atto non può essere integrata in sede di contenzioso e deve essere sufficiente sin dalla sua emissione per garantire il diritto di difesa del contribuente, ma nel procedimento “Docfa” quest’ultimo partecipa attivamente e conosce già i criteri di calcolo applicati dall’Amministrazione.

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