Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4329 del 19 febbraio 2025
Nel caso in esame viene chiesto di annullare una Sentenza che ha ritenuto dovuta l’Imu per l’anno 2014, in quanto il Giudice d’appello ha stabilito che il diritto di abitazione concesso al coniuge tramite scrittura privata, pur registrata ma non autenticata né trascritta, non fosse opponibile al Comune e non esonerasse quindi il proprietario dal pagamento dell’imposta. La Suprema Corte, invece, afferma che, ai fini Imu, se un contribuente costituisce un diritto reale di abitazione su un immobile mediante una scrittura privata registrata – e quindi con data certa – anche se non autenticata né trascritta, e comunica tale atto al Comune prima dell’anno d’imposta contestato, allora non è più soggetto passivo dell’imposta, che grava invece sul titolare del diritto di abitazione per tutta la durata del diritto. I Giudici chiariscono che la trascrizione non è necessaria per rendere opponibile l’atto al Comune, poiché l’ente impositore non rientra tra i terzi tutelati dall’art. 2644 del Codice civile, in quanto non ha diritti reali sull’immobile. Ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 23/2011, il presupposto dell’Imu è il possesso di un diritto reale e, se il contribuente dimostra con prova scritta e certa di aver perso tale diritto, l’imposizione nei suoi confronti non è legittima. I Giudici di legittimità concludono quindi che la scrittura privata registrata e comunicata al Comune è sufficiente a esonerare il proprietario dall’Imu, anche se non trascritta, e accoglie il ricorso annullando la Sentenza impugnata.





