L’efficacia della domanda di ammissione al passivo fallimentare sulla prescrizione dei crediti

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2685 del 4 febbraio 2025

Nella vicenda in esame, il contribuente ha contestato un’intimazione di pagamento e 18 cartelle esattoriali per mancata notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione, prescrizione dei crediti e decadenza dell’Amministrazione finanziaria.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, mentre quella regionale ha riconosciuto la prescrizione.

L’Agenzia delle Entrate e l’Ente di riscossione hanno quindi proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte si è pronunciata sull’efficacia della domanda di ammissione al passivo fallimentare ai fini dell’interruzione e della sospensione della prescrizione del credito nei confronti del debitore, una volta tornato in bonis. Ha chiarito che tale domanda non solo interrompe la prescrizione, ma ne sospende il decorso per tutta la durata della procedura concorsuale, con effetti permanenti fino alla chiusura del fallimento. Questa interpretazione si fonda su precise disposizioni normative: l’art. 2943 del Cc. prevede che la proposizione di un atto giudiziale interrompa la prescrizione, l’art. 2945, comma 2, del Cc. stabilisce che l’interruzione abbia effetto permanente fino alla definizione del giudizio, mentre l’art. 120, comma 3, della “Legge Fallimentare” dispone che, una volta chiuso il fallimento, i creditori riacquistano la possibilità di agire per la parte del credito non soddisfatta.

Inoltre, l’art. 4, comma 1, del Dl. n. 119/2018 disciplina l’annullamento automatico dei debiti di modesto importo, aspetto che la Corte di Cassazione invita il Giudice del rinvio a verificare per determinare quali crediti siano ancora in contestazione.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato che la sospensione della prescrizione è strettamente collegata al divieto di azioni esecutive individuali durante la procedura fallimentare, poiché il creditore deve partecipare al concorso collettivo e non può agire autonomamente sul patrimonio del debitore. Questo effetto dura fino alla chiusura del fallimento, momento in cui il debitore riacquista la disponibilità del proprio patrimonio e i creditori possono nuovamente esercitare le loro pretese. Da quel momento decorre un nuovo termine prescrizionale, senza che il periodo di durata della procedura concorsuale venga computato.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto che la Sentenza impugnata non abbia applicato correttamente questi principi e ha disposto il rinvio affinché si accerti l’eventuale annullamento di alcuni crediti ai sensi del Dl. n. 119/2018, si verifichi per quali crediti residui sia stata presentata domanda di ammissione al passivo e si valuti se la prescrizione sia effettivamente maturata, tenendo conto dell’effetto interruttivo permanente. Inoltre, dovranno essere esaminati gli altri motivi di ricorso, tra cui la validità delle notifiche e la decadenza dell’Amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione ribadisce dunque che la domanda di ammissione al passivo sospende la prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale, effetto che cessa con la chiusura del fallimento, da cui decorre un nuovo periodo prescrizionale per i crediti non soddisfatti. Questo principio garantisce la tutela dei creditori, evitando che il tempo trascorso durante la procedura pregiudichi il loro diritto alla riscossione.

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